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Presunzione di non colpevolezza

Enciclopedia on line
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Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l’art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Tale principio risponde a due esigenze fondamentali: affermare la presunzione di innocenza e prevedere la custodia cautelare prima dell’irrevocabilità della sentenza. L’imputato, infatti, non è assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva. Ciò comporta il divieto di anticipare la pena, mentre consente l’applicazione delle misure cautelari. Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 124/1972) questa disposizione va interpretata nel senso che l’imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto «imputato». Tale regola è meglio precisata nell’art. 6, co. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in base alla quale «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Sulla base di questo principio, l’onere di provare la reità dell’imputato incombe sulla pubblica accusa; mentre alla difesa spetta il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all'imputato. In altre parole non è compito di quest’ultimo dimostrare la propria innocenza, che deve essere, appunto, presunta, bensì dell’accusa dimostrare la sua colpevolezza. Posta la presunzione di innocenza, per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli è il responsabile del reato, dimostrando che ne è stato effettivamente l'autore. Nelle ipotesi in cui la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione.

Voci correlate

Imputato

Indagato

Misure cautelari

Prova. Diritto processuale penale

Pubblico ministero. Diritto processuale penale

Sentenza. Diritto processuale penale

Sentenza di proscioglimento

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Sentenza di proscioglimento Nel diritto processuale penale, si definisce di proscioglimento la sentenza di non doversi procedere o di assoluzione. La sentenza di non doversi procedere si limita a statuire su aspetti processuali che precludono un accertamento nel merito della vicenda storica; per tale motivo viene qualificata una ... Indagini preliminari Attività diligente e sistematica di ricerca, volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati.Nel processo penale, l’insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono ... Prova. Diritto processuale penale In materia penale le prove sono previste dal libro terzo del codice di procedura penale che disciplina i principi generali (art. 187-193), i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova. L’art. 187 c.Prova. Diritto processuale penaleProva. Diritto processuale penale stabilisce che sono oggetto di ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • MISURE CAUTELARI
Vocabolario
preṡunzióne
presunzione preṡunzióne (ant. o pop. proṡunzióne) s. f. [dal lat. praesumptio -onis, der. di praesumĕre «presumere», part. pass. praesumptus]. – 1. a. Argomentazione o congettura per cui da fatti noti o anche in parte immaginati si ricavano...
colpevolézza
colpevolezza colpevolézza s. f. [der. di colpevole]. – L’essere colpevole: sostenere, provare la c. di una persona. In diritto penale, con accezione specifica, è la situazione di chi ha fatto tutto ciò che la legge richiede per l’assoggettamento...
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