Persona sottoposta alle indagini preliminari. La scelta attuata dal legislatore del 1988 è volta a valorizzare la differenza tra la fase delle indagini preliminari – tesa a verificare la configurazione di un reato e la sua attribuzione ad uno o più soggetti – e la fase processuale in senso stretto – in cui, accertata la fondatezza della notizia di reato, si esercita l'azione penale chiedendo l'accertamento giurisdizionale mediante formale imputazione.
All'indagato si estendono i diritti e le garanzie dell’imputato, salvo diversamente stabilito.
Azione. Diritto processuale penale
Davvero un problema irrisolvibile? «Vecchie» questioni e «nuovi» progetti in tema di controllo sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Leonardo Suraci