Attività diligente e sistematica di ricerca, volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati.Nel processo penale, l’insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono di esercitare l’azione nei confronti di uno o più soggetti determinati e in relazione a un unico reato o a una pluralità di fatti di reato. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nel codice di procedura penale. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa, o le ricevono presentate o trasmesse sotto forma di denuncia o di referto. Il pubblico ministero provvede poi a iscrivere la notizia di reato nell’omonimo registro custodito presso il suo ufficio e dall’atto di iscrizione decorre il termine di durata delle indagini preliminari che può essere, a seconda dei casi, di 6 mesi o di un anno. Prima della scadenza dei termini, il pubblico ministero può richiedere al giudice, per giusta causa, la loro proroga. La durata delle indagini preliminari, salvo eccezioni, non può superare i 18 mesi. Tuttavia, nei casi di cui all’art. 407 c.p.p., la durata massima può essere di 2 anni. Le indagini preliminari si concludono con una richiesta di archiviazione o con l’esercizio dell’azione penale.
Azione. Diritto processuale penale
Pubblico ministero. Diritto processuale penale
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