Organo giudiziario costituito dal complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado, inclusi anche quelli davanti alla Corte d’assise e al giudice di pace, sono svolte da un ufficio unitario denominato Procura della Repubblica presso il tribunale. Per il tribunale dei minorenni vi è, invece, un apposito ufficio di Procura della Repubblica. Per i giudizi di appello e di cassazione vi è, rispettivamente, una procura generale presso la Corte d’appello e una presso la Corte di cassazione. In riferimento ai giudici cosiddetti speciali, presso il giudice militare vi sono la procura militare presso il tribunale e la procura generale militare presso la Corte d’appello; in Cassazione vi è poi un apposito ufficio denominato Procura generale militare; per i delitti commessi dal presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) le funzioni di pubblica accusa sono svolte da uno o più «commissari» eletti dal Parlamento in seduta comune.
Il magistrato che fa parte dell’ufficio del pubblico ministero gode di una piena indipendenza di status e, pertanto, i provvedimenti disciplinari e le promozioni che lo riguardano sono deliberati dal Consiglio superiore della magistratura (art. 105 Cost.); è inamovibile nella sede (art. 107 Cost.); è nominato a seguito di concorso pubblico (art. 106, co. 1, Cost.). Le funzioni svolte dal pubblico ministero sono sintetizzate nell’ordinamento giudiziario: veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci; promuove la repressione dei reati svolgendo le indagini necessarie per valutare se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione; esercita l’azione penale quando dalle indagini emergono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio; fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice nei casi stabiliti dalla legge. In particolare, nel procedimento penale, il PM svolge la funzione di parte pubblica rappresentando l’interesse generale dello Stato e, ai sensi dell’art. 112 Cost., ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. In virtù della sua posizione, il PM ha l’obbligo di lealtà processuale; egli, infatti, non deve limitarsi a ricercare le prove favorevoli alla propria ricostruzione accusatoria, ma, in base all’art. 358 c.p.p., deve svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini; conseguentemente non può rifiutarsi di svolgere indagini se queste conducono all’accertamento di fatti favorevoli all’indagato, deve depositare tutti i risultati delle indagini secondo le scadenze previste dalla legge e comunque contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.
In udienza il PM gode di piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni. Salvo casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e le ipotesi di cui all’art. 36, lett. a, b, d, e c.p.p., il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del P.M. solo con il suo consenso. Rispetto al rapporto tra gli uffici, ognuno di essi è competente a svolgere le proprie funzioni esclusivamente presso l’organo giudiziario dove è costituito. Tuttavia, sussistono eccezioni che danno luogo a singole ipotesi di rapporti gerarchici: il procuratore generale presso la Corte di cassazione svolge, per esempio, una funzione di sorveglianza in quanto ha il potere di iniziare l’azione disciplinare contro un qualsiasi magistrato requirente o giudicante; la decisione verrà poi adottata dal Consiglio superiore della magistratura. Il procuratore generale presso la Corte d’appello sorveglia, invece, tutti i magistrati requirenti del distretto e, in ipotesi tassativamente determinate della legge, può avocare le indagini condotte da uno degli uffici inferiori.
Azione. Diritto processuale penale
Giudizio. Diritto processuale penale
Interrogatorio. Diritto processuale penale
Pubblico ministero. Diritto processuale civile