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Appello. Diritto processuale penale

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Mezzo di impugnazione non previsto dalla Costituzione, ma introdotto con legge ordinaria, attraverso cui le parti che vi hanno interesse e considerano viziata, per motivi di fatto o di diritto, la sentenza di primo grado, possono sottoporre uno o più capi del provvedimento all’esame del giudice di secondo grado denominato giudice d’appello. A norma dell’art. 596 c.p.p., sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la Corte d’appello; sull’appello proposto contro le sentenze della Corte d’assise decide la Corte d’assise d’appello; salvo quanto previsto dall’art. 428 c.p.p., rispetto all’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari decidono rispettivamente la Corte d’appello e la Corte d’assise d’appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della Corte d’assise. Per l’appello avverso le sentenze del giudice penale è competente il tribunale (art. 39 d. lgs. n. 274/2000).

Per l’effetto devolutivo il giudice d’appello può decidere soltanto sulla base dei capi e dei punti su cui si fondano i motivi dell’impugnazione e, nel caso di appello del solo imputato, non può aggravare la situazione dell’accusato irrogando una pena più grave per specie o quantità, applicando una misura di sicurezza nuova o più grave, o prosciogliendo l’imputato per una causa meno favorevole di quella annunciata nella sentenza appellata, né revocando benefici. Tuttavia, il giudice procedente, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado, può dare al fatto una definizione giuridica più grave. L’art. 593 c.p.p., modificato dalla l. n. 46/2006, stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato (a eccezione dei casi espressamente previsti negli art. 443, co. 3, 448, co. 2, 579 e 680 c.p.p.) possono proporre appello soltanto contro le sentenze di condanna; possono altresì appellare le sentenza di proscioglimento quando sulla base di prove nuove e decisive, sopravvenute dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Sono invece inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

Voci correlate

Impugnazioni. Diritto processuale penale

Imputato

Misure di sicurezza

Pubblico ministero. Diritto processuale penale

Sentenza. Diritto processuale penale

Approfondimenti di attualità

Intervento risolutivo delle sezioni unite sulla nozione di “pendenza del processo in grado di appello”. Spunti critici e riflessioni di Valentina Mazzotta

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). ammènda ammènda Sanzione penale di natura pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, consistente nel pagamento di una somma determinata dal giudice entro limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge. Molti dei reati in precedenza punibili con l'ammenda sono stati configurati come illeciti amministrativi in ... Misure di sicurezza Le misure di sicurezza sono disciplinate dall'art. 25 Cost. e dall'art. 199 ss. c.p. Principio fondamentale in materia è che nessuno può essere sottoposto a tali provvedimenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Presupposti per la loro applicazione sono la commissione di un reato e ... appello 1. Diritto processuale penale Mezzo di impugnazione non previsto in Costituzione, ma introdotto con legge ordinaria, attraverso cui le parti che vi abbiano interesse e considerino viziata, per motivi di fatto o di diritto, la sentenza di primo grado, possono sottoporre uno o più capi del provvedimento ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  • SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
  • GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
  • PUBBLICO MINISTERO
  • IMPUGNAZIONE
Vocabolario
appèllo
appello appèllo s. m. [der. di appellare; in alcune accezioni, ricalca il fr. appel]. – 1. Il chiamare più persone per nome, secondo un ordine stabilito (per lo più alfabetico), per accertarsi che siano presenti o per altri motivi: fare...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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