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Sentenza. Diritto processuale penale

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Atto contenente la decisione del giudice in ordine a una controversia tra due o più parti processuali. Ai sensi dell’art. 546 c.p.p., la sentenza si caratterizza, sotto il profilo formale, per il seguente contenuto: l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; le generalità dell’imputato, o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (per esempio, il soprannome), e le generalità delle altre parti private; l’imputazione indicante l’enunciazione del fatto storico addebitato e le disposizioni di legge che lo prevedono come reato; l’indicazione delle conclusioni delle parti; l’esposizione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione e l’indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; il dispositivo con l’indicazione degli articoli di legge applicati; la data e la sottoscrizione del giudice. La sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice o la motivazione, ovvero se il dispositivo è manchevole o claudicante nei suoi elementi essenziali. Dal punto di vista sostanziale, per prassi giudiziaria, la sentenza si articola in ‘capi’ e ‘punti’. Il capo rappresenta la singola imputazione; il punto è identificabile in un argomento di fatto o di diritto oggetto di trattazione.

La motivazione. - Componente necessaria della sentenza è la motivazione. Il giudice, infatti, deve valutare la prova «dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» (art. 192, co. 1, c.p.p.) e deve esplicitare il proprio convincimento indicando le prove poste a base della decisione, spiegando le ragioni della loro attendibilità, nonché i motivi della non attendibilità delle prove contrarie. La motivazione deve essere completa in punto sia di fatto sia di diritto; inoltre, il giudice deve dar conto dell’eventuale esistenza di prove che contrastano con il proprio convincimento e delle ragioni per cui non le ha ritenute persuasive.

La sentenza può essere di proscioglimento o di condanna. La sentenza penale di condanna viene emessa dal giudice quando la prova della colpevolezza dell’imputato si pone «al di là di ogni altro ragionevole dubbio», secondo il dettame dell’art. 533 c.p.p. Elementi strutturali principali di questo tipo di decisione sono l’accertamento della sussistenza del fatto storico, la sua qualificazione come illecito penale, l’affermazione che l’imputato lo abbia commesso, e non da ultimo, la determinazione della pena. La sentenza di condanna può contenere eventualmente un autonomo capo sulle statuizioni civili allorquando, nel caso di costituzione di parte civile, il giudice abbia dovuto decidere anche sulla domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Voci correlate

Imputato

Imputazione

Processo penale

Sentenza di proscioglimento

Approfondimenti di attualità

Dalla non considerazione di colpevolezza ex art. 27, comma 2, cost. alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio di Vincenzo Garofoli

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Parte civile. Diritto processuale penale Nel diritto processuale penale la parte civile è il danneggiato del reato (Vittima del reato) che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno. L’azione civile è facoltativa e disponibile, nel senso che in ogni momento del processo penale il danneggiato ... Sentenza di proscioglimento Nel diritto processuale penale, si definisce di proscioglimento la sentenza di non doversi procedere o di assoluzione. La sentenza di non doversi procedere si limita a statuire su aspetti processuali che precludono un accertamento nel merito della vicenda storica; per tale motivo viene qualificata una ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • ILLECITO PENALE
  • PARTE CIVILE
Vocabolario
sentènza
sentenza sentènza (ant. sentènzia) s. f. [dal lat. sententia, der. di sentire «ritenere, giudicare»]. – 1. Nel sign. originario (oggi letter. o ant.), parere, giudizio, opinione in merito a qualche cosa: esprimere, accettare, accogliere...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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