Atto contenente la decisione del giudice in ordine a una controversia tra due o più parti processuali. Ai sensi dell’art. 546 c.p.p., la sentenza si caratterizza, sotto il profilo formale, per il seguente contenuto: l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; le generalità dell’imputato, o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (per esempio, il soprannome), e le generalità delle altre parti private; l’imputazione indicante l’enunciazione del fatto storico addebitato e le disposizioni di legge che lo prevedono come reato; l’indicazione delle conclusioni delle parti; l’esposizione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione e l’indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; il dispositivo con l’indicazione degli articoli di legge applicati; la data e la sottoscrizione del giudice. La sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice o la motivazione, ovvero se il dispositivo è manchevole o claudicante nei suoi elementi essenziali. Dal punto di vista sostanziale, per prassi giudiziaria, la sentenza si articola in ‘capi’ e ‘punti’. Il capo rappresenta la singola imputazione; il punto è identificabile in un argomento di fatto o di diritto oggetto di trattazione.
La motivazione. - Componente necessaria della sentenza è la motivazione. Il giudice, infatti, deve valutare la prova «dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» (art. 192, co. 1, c.p.p.) e deve esplicitare il proprio convincimento indicando le prove poste a base della decisione, spiegando le ragioni della loro attendibilità, nonché i motivi della non attendibilità delle prove contrarie. La motivazione deve essere completa in punto sia di fatto sia di diritto; inoltre, il giudice deve dar conto dell’eventuale esistenza di prove che contrastano con il proprio convincimento e delle ragioni per cui non le ha ritenute persuasive.
La sentenza può essere di proscioglimento o di condanna. La sentenza penale di condanna viene emessa dal giudice quando la prova della colpevolezza dell’imputato si pone «al di là di ogni altro ragionevole dubbio», secondo il dettame dell’art. 533 c.p.p. Elementi strutturali principali di questo tipo di decisione sono l’accertamento della sussistenza del fatto storico, la sua qualificazione come illecito penale, l’affermazione che l’imputato lo abbia commesso, e non da ultimo, la determinazione della pena. La sentenza di condanna può contenere eventualmente un autonomo capo sulle statuizioni civili allorquando, nel caso di costituzione di parte civile, il giudice abbia dovuto decidere anche sulla domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Dalla non considerazione di colpevolezza ex art. 27, comma 2, cost. alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio di Vincenzo Garofoli