Attribuzione di un fatto di reato da parte del pubblico ministero a una o più persone (Imputato). L'imputazione è formulata dal pubblico ministero nel momento in cui esercita l’azione penale e contiene una breve narrazione del fatto, unita all’indicazione delle norme penali che lo disciplinano. Al termine delle indagini preliminari, nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e della corte d’assise, il pubblico ministero, salvo i casi di archiviazione, esercita l’azione penale elaborando l’imputazione in un atto tipico, quale la richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe diventare un giudizio abbreviato, o la richiesta di giudizio immediato o di decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Nel giudizio direttissimo, l’imputazione viene formulata prima della presentazione dell’imputato in stato d’arresto o di custodia cautelare al giudice o, se l’imputato è libero, nel decreto di citazione a giudizio. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, la formulazione dell’imputazione si attua con la richiesta di decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari o con la presentazione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, nei casi tassativi in cui questo atto deve essere proposto, o con la richiesta di rinvio a giudizio nelle ipotesi in cui è prevista l’udienza preliminare. Se nel corso dell’udienza preliminare il fatto risulta diverso da come descritto nell’imputazione, ovvero emerge un reato connesso nell’ipotesi di concorso o di reato continuato, o una circostanza (Circostanze del reato) aggravante, il pubblico ministero modifica l’imputazione e la contesta all’imputato o, in sua assenza, al difensore. Se risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si deve procedere d’ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato. A norma dell’art. 492 c.p.p., dopo che il giudice dichiara aperto il dibattimento, l’ausiliario dà lettura dell’imputazione.
Nel linguaggio economico e contabile, attribuzione di spese a determinati prodotti o, nelle aziende di erogazione, attribuzione di uscite o entrate a determinati capitoli del bilancio di previsione.
Teoria dell’i. Teoria economica, delineata da K. Menger e svolta sistematicamente da F. von Wieser, secondo cui il valore dei mezzi di produzione deriva dal valore dei prodotti e quest’ultimo va attribuito ai singoli fattori in proporzione del contributo da questi rispettivamente dato alla produzione.
Spese d’i. diretta Sono le spese non generali, quelle cioè che costituiscono elementi specifici del costo di singoli determinati prodotti e non indistintamente di tutti i prodotti di un’impresa. A. Marshall le designa con il termine di primo costo o costo speciale di un prodotto, cui, per determinare il costo totale, va aggiunto il costo supplementare calcolato dalla parte delle spese generali imputabile a ciascun prodotto.
Davvero un problema irrisolvibile? «Vecchie» questioni e «nuovi» progetti in tema di controllo sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Leonardo Suraci