Elementi accidentali, ossia non necessari per l’esistenza del reato, ma incidenti sulla sua gravità e rilevanti in quanto indici della capacità di delinquere del soggetto agente.
La loro individuazione influenza l’entità e il tipo di pena, determinando, in particolare, un inasprimento (circostanze aggravanti) o un’attenuazione (circostanze attenuanti) del regime sanzionatorio previsto per il reato. Scopo di questo istituto è adeguare la sanzione penale all’effettivo disvalore del fatto commesso. In tale ottica la l. n. 288/1944 ha introdotto anche le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), diverse cioè dalle attenuanti comuni (art. 62 c.p.) ma tali da giustificare una diminuzione della pena.
Classificazioni. - Sotto il profilo classificatorio le circostanze (aggravanti o attenuanti) possono ulteriormente distinguersi in circostanze comuni o circostanze speciali, a seconda che siano previste per tutti o soltanto per determinati reati; in circostanze oggettive o soggettive, concernenti le prime la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso, mentre le seconde afferiscono alla persona del colpevole, all’intensità e al grado della colpa, alle condizioni e alle qualità personali del colpevole, ai rapporti fra il colpevole e l’offeso; in circostanze antecedenti, concomitanti e conseguenti, rispettivamente se precedono, accompagnano o seguono la condotta del reo. Sono, infine, circostanze a effetto speciale quelle che comportano un aumento o una diminuzione di pena superiore a un terzo.
A norma dell’art. 69 c.p., quando nel concorso di circostanze aggravanti e attenuanti prevalgono le prime, si applicano solo gli aumenti di pena da queste stabilite e non si considerano le diminuzioni di pena indicate dalle circostanze attenuanti. Queste ultime vengono invece applicate in via esclusiva, se prevalenti. Nell’ipotesi di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti si applica la pena senza considerare il concorrere delle circostanze.
Con l’entrata in vigore della l. n. 19/1990 le aggravanti vengono imputate al soggetto agente solo se da lui effettivamente conosciute o ritenute esistenti per errore determinato da colpa. Nel caso in cui il soggetto agente commetta un errore circa l’identità della persona offesa dal reato, non sono poste a suo carico le circostanze aggravanti inerenti le condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole; sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti tra offeso e colpevole.