Sanzione afflittiva comminata dall’autorità giudiziaria a chi abbia commesso un reato.
La pena criminale, o pena in senso stretto, appartiene al genere delle sanzioni punitive e si caratterizza per una duplice finalità: garantire l’osservanza della norma prima che se ne verifichi la violazione e asseverare la dissuasione una volta che tale violazione sia stata commessa.
Profili teorici. - Il problema teorico fondamentale in materia di pena è la sua stessa ragione di essere. Le risposte al quesito si inquadrano in tre orientamenti di base: la teoria retributiva, la teoria della prevenzione speciale e quella della prevenzione generale. Secondo la teoria retributiva la funzione della pena è compensare la colpevolezza del reo. La sua formulazione primitiva, come la legge del taglione «vita per vita, occhio per occhio, dente per dente» (Esodo 21, 24) corrisponde a una razionalizzazione e a una limitazione della vendetta privata. In seguito costituì il sostrato ideologico per l’affermazione del monopolio statuale nell’esercizio della potestà punitiva: la reazione all’illecito diventa un impegno della comunità organizzata che si assume il compito di reprimere l’offesa punendo la colpevolezza del reo. La teoria della prevenzione speciale considera la pena uno strumento per impedire che il reo delinqua in futuro. Tale risultato può essere raggiunto attraverso la rieducazione del reo, ossia il recupero morale interiore o la maturazione di una coscienza etico-civile; o mediante l’intimidazione, e cioè l’efficacia dissuasiva che la condanna o la sua esecuzione possono esercitare sulla psiche del reo; o, ancora, con la neutralizzazione, ovvero la segregazione carceraria del reo impedendone materialmente la possibilità di delinquere. La teoria della prevenzione generale sostiene, invece, che la pena serve a impedire che i consociati delinquono. Essa svolge, quindi, una funzione dissuasiva perché intimidisce i consociati con la minaccia di una conseguenza negativa e al contempo di persuasione perché la comminatoria di una conseguenza negativa implica il messaggio che delinquere non è giusto. La teoria in esame tende a concepire la punizione del reo in chiave meramente strumentale nel senso che egli non viene punito per se stesso, ma per fornire un esempio agli altri.
Le fasi della pena. - Sotto il profilo dinamico, la pena attraversa tre fasi distinte: edittale, o della comminatoria legislativa (pena prevista dalla legge per il reato); giudiziale o della determinazione in concreto (pena applicata dal giudice al singolo reo); pena esecutiva o della espiazione effettiva (pena eseguita in base alla condanna).
Tipologia di pene - Le pene edittali si distinguono in pene principali e pene accessorie: le prime, elencate nell’art. 17 c.p., sono rispettivamente ergastolo, reclusione e multa per i delitti, e arresto e ammenda per le contravvenzioni; accompagnano immancabilmente la previsione del reato e sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna. Le pene accessorie, invece, sono elencate nell’art. 19 c.p., distinte anche esse in quelle per i delitti e per le contravvenzioni: le prime sono interdizione dai pubblici uffici, da una professione legale, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o di lavoro e la decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori; le seconde consistono nella sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte e nella sospensione dagli uffici direttivi delle persona giuridiche e delle imprese. Comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. Caratteristica di questa tipologia di sanzione è che si riferisce a determinati reati e consegue di diritto alla condanna come effetti penali di essa. Con l’introduzione della competenza penale del giudice di pace (d. lgs. n. 274/2000) sono sopraggiunti nuovi tipi di sanzione: la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.