Forma di reato sanzionabile con l’arresto o con l’ammenda (Pena criminale).
La maggior parte delle contravvenzione è frutto della ricezione nel diritto penale dei cosiddetti illeciti di polizia, affidati prima dell’illuminismo alla competenza dell’autorità amministrativa. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca di un criterio sostanziale per la distinzione tra delitti e contravvenzioni, ricerca inevitabilmente influenzata dalle concezioni politico-criminali di volta in volta dominanti. C. Beccaria identificava le contravvenzioni nei cosiddetti mala quia prohibita, cioè nelle violazioni delle norme che promuovono il pubblico bene; G.B. Impallomeni considerava le contravvenzioni come offese alle condizioni secondarie e contingenti della convivenza civile; A. Rocco le riteneva contrarie all’interesse amministrativo dello Stato; la relazione ministeriale al progetto del codice Zanardelli riteneva fossero contravvenzioni i fatti pericolosi per l’altrui utilità o per l’altrui delitto.
Il codice Rocco ha accolto, invece, il criterio formale del trattamento sanzionatorio: l’art. 39 c.p. stabilisce che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice penale stesso; la contravvenzione è pertanto la forma di reato punibile, a norma dell’art. 17 c.p., con l’arresto o con l’ammenda. In tal senso la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1986 ha stabilito i criteri orientativi per la distinzione tra delitti e contravvenzioni, disponendo che il settore privilegiato della materia contravvenzionale debba circoscriversi a due categorie di illeciti: fattispecie di carattere preventivo-cautelare e fattispecie concernenti la disciplina di attività sottoposte a un potere amministrativo. La differenza tra delitti e contravvenzioni inerisce l’elemento psicologico (Colpa. Diritto penale, Dolo. Diritto penale), il tentativo, la disciplina dei reati commessi all’estero e punibili nel territorio dello Stato, nonché l’abitualità, la prescrizione, le misure di sicurezza ecc.