Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti i delitti; arresto e ammenda le sanzioni identificative delle contravvenzioni (artt. 17, 39 c.p.).
Ai fini della classificazione del reato può avere particolare rilievo la qualità del soggetto attivo. Sotto questo profilo si distinguono i reati dei quali chiunque può essere autore (cosiddetti reati comuni: per es., l’omicidio) e reati che possono essere commessi soltanto da soggetti che abbiano particolari qualità (cosiddetti reati propri: per es., il peculato, la concussione ecc.). Vi sono poi reati che possono essere commessi da un solo individuo (per es., omicidio, ingiuria ecc.) e reati, detti appunto plurisoggettivi (per es., la rissa), che richiedono per la loro esistenza l’attività concorrente di più soggetti.
Classificazioni. - Dal punto di vista della loro struttura, i reati possono essere di pura condotta, o di evento. I primi consistono nel mero compimento dell'azione o dell'omissione vietata (es. l'ingiuria); i secondi si configurano quando dalla condotta attiva od omissiva consegue un evento naturalistico ad essa collegabile mediante un nesso di causalità (es. omicidio). Dal punto di vista della qualità dell’evento, i reati si distinguono in reati di danno e in reati di pericolo a seconda che la condotta abbia effettivamente danneggiato un bene giuridico meritevole di tutela, o lo abbia solo esposto a pericolo. Il reato di pericolo può distinguersi, altresì, in reato di pericolo concreto ed astratto: nel primo caso il pericolo integra un elemento costitutivo della fattispecie ed oggetto di accertamento da parte del giudice; nel secondo caso il pericolo è presunto dal legislatore nel momento in cui formula la fattispecie penale incriminatrice.
Il reato può essere istantaneo (in cui il fatto tipico non si protrae nel tempo ma si esaurisce con l'offesa: es. la diffamazione), permanente (in cui per volontà dell'agente l'offesa si protrae nel tempo: es. sequestro di persona), abituale (per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie: es. maltrattamenti in famiglia)
Sotto l’aspetto soggettivo o psichico, i delitti si distinguono in dolosi, colposi e preterintenzionali. Nessuno, infatti, può essere punito per un fatto previsto come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge; invece nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa.
Dal punto di vista del grado, il delitto può essere tentato o consumato. Il delitto è tentato (art. 56 c.p.) quando la sua esecuzione è iniziata ma non giunta a esaurimento a causa di circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente. Il delitto è consumato con il completo realizzarsi del fatto descritto nel processo penale. Il reato continuato (art. 81, 2° comma) si configura, invece, ogni volta che più violazioni, anche di diverse disposizioni di legge, siano compiute in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Non è configurabile la continuazione nei reati colposi perché il ‘medesimo disegno criminoso’ può riscontrarsi solo nei reati intenzionali. I singoli delitti sono considerati come un unico reato rispetto alla pena e per qualche altro effetto determinato dalla legge, ma mantengono per altri effetti la loro individualità (per esempio, ai fini della Prescrizione). Il reato può poi essere qualificato semplice o circostanziato.
Dal punto di vista processuale, si distinguono i reati procedibili d’ufficio e i reati perseguibili sulla base di una querela, denuncia, richiesta o istanza (Condizioni di procedibilità).