Pena detentiva consistente nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita del reo. L'ergastolo è stato introdotto per la prima volta nel codice penale del 1889 per sanzionare i delitti più gravi puniti in precedenza con la pena di morte o con i lavori forzati. Oggi è previsto e disciplinato dall’art. 22 del codice penale del 1930. La pena è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
Per le sue caratteristiche, l’ergastolo ha suscitato notevoli dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 27, co. 3, Cost., secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Si riteneva, infatti, che una sanzione perpetua destinata a durare tutta la vita non fosse rispettosa di tale principio. La Corte costituzionale, intervenendo sul punto (sent. n. 264/1974), ha respinto la questione di legittimità costituzionale sostenendo che la rieducazione del reo può avvenire anche evitando l’inserimento del condannato nella vita sociale e di relazione. Con la sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, la Corte costituzionale ha, invece, rilevato un’incompatibilità insanabile tra la pena perpetua e la minore età del reo, interpretando il significato della rieducazione nell’ottica della particolare protezione che l’art. 31 Cost. accorda all’infanzia e alla gioventù. La l.n. 663/1983 ammette, tuttavia, la concessione agli ergastolani dei cosiddetti permessi-premio dopo 10 anni di espiazione della pena, per periodi non superiori ai 15 giorni per volta e per un massimo di 45 giorni annui, al fine di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro; prevede altresì l’ammissione del condannato alla semilibertà dopo l’espiazione di almeno 20 anni di pena. La l. n. 349/1992, in materia di lotta alla criminalità mafiosa, ha poi innalzato questo termine ad anni 26 nelle ipotesi di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione qualora il colpevole abbia cagionato la morte del sequestrato.
A titolo esemplificativo sono puniti con l’ergastolo alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica, contro la vita, nonché tutti i delitti per cui era prevista la pena di morte. Tale sanzione è inoltre applicabile nelle ipotesi in cui concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non inferiore a 24 anni di reclusione (art. 73, co. 2, c.p.). La sentenza che infligge l’ergastolo deve essere resa pubblica mediante l’affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello nel quale il delitto è stato commesso, in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza, nonché, a spese del condannato, in uno o più giornali designati dal giudice. La condanna all’ergastolo importa sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale, la perdita della patria potestà, l’incapacità di testare e la nullità del testamento fatto precedentemente alla condanna.