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Sistema penitenziario

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Complesso delle modalità di esecuzione della pena detentiva. Il problema relativo ai sistemi penitenziari consiste nel conciliare gli scopi afflittivi della pena con la sua funzione rieducativa.

Il sistema penitenziario italiano si fonda su: a) l’umanizzazione della pena, da assicurare in primo luogo con il rispetto della dignità e personalità dei reclusi; b) la concezione dello scopo della pena, non più ancorata a mere finalità repressive e afflittive, ma diretta a favorire il reinserimento sociale del condannato, anche attraverso regimi di trattamento in semilibertà (fino alla condanna scontata con limitazione della libertà nelle sole ore notturne); c) la limitazione nel massimo grado possibile della durata delle pene, sostituendo a esse diversi strumenti di controllo sociale.

La Costituzione italiana stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione dei condannati (art. 27). In attuazione di tale principio, la l.n. 354/1975 ha dettato una nuova disciplina dell’ordinamento penitenziario e dell’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Cardine della riforma è stata l’individuazione del trattamento rieducativo del condannato, per il quale è compilato un apposito programma che può essere integrato o modificato a seconda delle esigenze specifiche. Le finalità del reinserimento nella società sono poi alla base dell’introduzione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova del condannato al servizio sociale fuori dall’istituto e l’ammissione al regime di semilibertà per partecipare ad attività di lavoro o d’istruzione.

Per quanto riguarda le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari è stato fissato il principio della separazione tra le categorie di condannati e internati, e la stessa disciplina è stata resa più flessibile. Disposizioni particolari e improntate a maggiore elasticità e modernità sono previste per i minori degli anni 18. Sempre nella prospettiva di agevolare il reinserimento sociale dei condannati, la l.n. 663/1986 ha introdotto modifiche significative alla disciplina originaria, dettando condizioni più favorevoli per l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, e soprattutto prevedendo l’istituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare e la concessione di permessi premio. Peraltro, in relazione alla crescente diffusione di fenomeni di criminalità organizzata, con la stessa legge è stata stabilita l’istituzione di un regime di sorveglianza particolare per far fronte a situazioni di rivolta o di emergenza all’interno degli istituti. In particolare, a seguito della strage di Capaci del 1992, fu introdotto (con d.l. n. 306/1992, convertito con l. 356/1992) un secondo comma che rendeva possibile l’applicazione del regime speciale ai detenuti per i reati di criminalità organizzata; tale disposizione sarebbe dovuta rimanere in vigore per tre anni, ma successivi interventi legislativi (a partire dalla l. n. 36/1995) ne hanno prorogato la validità. La l. n. 193/2000 ha introdotto norme specifiche per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le amministrazioni penitenziarie di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Con d.p.r. n. 230/2000 è stato dettato un nuovo regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

Voci correlate

Misure alternative alla detenzione

Pena criminale

Vedi anche
Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Nell’ordinamento dell’Unione Europea (UE), il regolamento è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari, insieme con le decisioni e le direttive (Decisioni. Diritto dell’Unione Europea, Direttive. Diritto dell’Unione Europea). Più precisamente, il ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Società cooperative Società cooperative Sono società a capitale variabile. Si distinguono in società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative, a seconda che esistano o meno nello statuto della società clausole limitative della distribuzione di utili o riserve ai soci, e l’attività sia svolta prevalentemente ... Costituzione italiana Il testo della Costituzione della Repubblica italiana è stato approvato dall’Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si componeva originariamente di centotrentanove articoli e di XVIII disposizioni transitorie ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • COSTITUZIONE ITALIANA
Vocabolario
penitenziàrio
penitenziario penitenziàrio agg. e s. m. [der. di penitenza; l’uso come s. m. è modellato sul fr. pénitentiaire]. – 1. agg. Che concerne il modo di eseguire, o il luogo in cui vengono eseguite le pene detentive: regime p., sistemi p.; istituto,...
sistèma
sistema sistèma s. m. [dal lat. tardo systema, gr. σύστημα, propr. «riunione, complesso» (da cui varî sign. estens.), der. di συνίστημι «porre insieme, riunire»] (pl. -i). – 1. Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur...
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