Elemento psicologico del reato. Ai sensi dell’art. 43, co. 2, c.p., il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Secondo le indicazioni dell’art. 42, la preterintenzione è un criterio autonomo di responsabilità, diverso dal dolo, dalla colpa e dalla responsabilità oggettiva; in realtà la sua struttura costituisce un’ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva, o, secondo gli orientamenti più conformi ai parametri costituzionali di colpevolezza, di dolo misto a colpa.
Esempio principale di questa forma di responsabilità è l’omicidio preterintenzionale che si configura allorché un soggetto, con atti diretti a percuotere o ledere, cagioni involontariamente la morte di un uomo (art. 584 c.p.): l’agente risponderà di lesioni o percosse a titolo di dolo e per responsabilità oggettiva o colpa dell’evento morte.
Ulteriore ipotesi espressamente prevista dalla legge è l'aborto preterintenzionale che ricorre quando l’agente, con azioni dirette a provocare lesioni, cagiona, come effetto non voluto, l’interruzione della gravidanza (art. 18, 2° co., l.n. 194/1978).