Delitto commesso da chiunque percuote taluno senza che dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente. Ai fini della procedibilità è necessaria la querela della persona offesa (art. 581 c.p.). Tale fattispecie non si configura quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante (Circostanze del reato) di un altro reato. Il bene giuridico protetto è l’incolumità individuale. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico (Dolo. Diritto penale) di offendere l’integrità fisica altrui, mentre non è necessario che sussiste l’intenzione di arrecare un dolore. Il reato di percosse non si configura nel caso dell’esercizio di mezzi fisici coercitivi e repressivi da parte del genitore nei confronti dei figli minorenni in quanto giustificato dal potere educativo loro riconosciuto dall’art. 30 Cost., purché ne venga fatto un uso moderato; egualmente, non sussiste nel caso di competizioni sportive, in quanto attività lecita riconosciuta dalla legge, posto che se ne rispettino i limiti.