Provvedimento generale di clemenza con cui lo Stato, in presenza di situazioni oggettivamente eccezionali, rinuncia alla punizione di un determinato numero di reati commessi nel periodo precedente la concessione del beneficio. Le sue radici risalgono alla clemenza sovrana (indulgentia principis) che negli Stati assoluti rappresentava una forma di superiorità del potere sovrano rispetto a quello giurisdizionale. La Costituzione disciplina l’istituto dell’amnistia all’art. 79 che originariamente ne disponeva la concessione con decreto del presidente della Repubblica emanato in base alla legge di delegazione delle Camere. Il frequente ricorso a questo tipo di provvedimento ha determinato la necessità di riformare la norma. Le modifiche, introdotte dalla l. cost. n. 1/1992, concentrano la fonte dell’amnistia nella sola legge, sottoposta al particolare vincolo dell’approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Nonostante il nuovo testo della norma costituzionale non abbia indicato forme tassative, in dottrina l’amnistia è considerata legittima quando si applica a fatti che in un momento successivo la loro commissione appaiono in via eccezionale carenti di disvalore sociale (cosiddetta amnistia di giustizia); quando agevola l’applicazione di una disciplina transitoria (cosiddetta amnistia strumentale); quando rimuove le conseguenze di un periodo ormai concluso di lotte e tensioni sociali (cosiddetta amnistia pacificatrice). L’amnistia è definita propria se interviene prima della sentenza di condanna ed estingue il reato e tutti i suoi effetti; impropria se viene concessa dopo la sentenza definitiva di condanna e produce l’effetto di far cessare l’esecuzione delle pene principali, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.
Il codice penale, nel disporre che l’amnistia estingue il reato e se vi è stata condanna, ne cessa l’esecuzione e le pene accessorie, riunisce le due ipotesi in un’unica norma. Il provvedimento di amnistia può essere sottoposto a obblighi e condizioni e non si applica, salvo diversa disposizione di legge, ai recidivi aggravati e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. In base alla sentenza n. 175/1975 della Corte costituzionale il beneficiario dell’amnistia. può anche rinunciarvi. L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, a differenza dell’indulto che integra una causa di estinzione della pena: con l’amnistia lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza, però, cancellare il reato.
In quanto provvedimenti generali a efficacia retroattiva, amnistia e indulto si distinguono a loro volta dalla grazia, che rappresenta, invece, un provvedimento individuale.
Estinzione del reato e delle pene
Sentenza. Diritto processuale penale