Specifica forma di pericolosità sociale, codificata dal legislatore nel 1930 sotto l’influenza del positivismo criminologico. La figura del delinquente professionale costituisce un tipo particolare di delinquente abituale che si contraddistingue perché trae i propri mezzi di sussistenza dal reato. Su questo punto l’art. 105 c.p. stabilisce che «chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro delitto, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato». La dichiarazione di professionalità presuppone le condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, ma non necessariamente quest’ultima. Similmente al delinquente abituale e al delinquente per tendenza, anche quello professionale è un soggetto imputabile e al contempo socialmente pericoloso. Conseguentemente, nei suoi confronti potrebbe essere applicata la misura di sicurezza in aggiunta alla pena. È importante rilevare che nell’originaria disposizione codicistica le predette forme di pericolosità erano, a seconda delle diverse ipotesi, presunte dalla legge od oggetto dell’accertamento in concreto del giudice. In seguito alla l. n. 663/1986, che ha abrogato le presunzioni di pericolosità, è sempre necessaria la concreta verifica da parte dell’organo giudicante. La dichiarazione di professionalità si estingue per effetto della riabilitazione.