Tipo legale criminologico di pericolosità sociale a sfondo preventivo, previsto e disciplinato dall’art. 108 c.p., proprio di chi, sebbene non recidivo o delinquente professionale o abituale, commette un delitto non colposo contro la vita e l’incolumità individuale, tale da rivelare, in sé per sé, o in base ai parametri ex art. 133 c.p., una speciale inclinazione per la particolare malvagità della propria indole. La disposizione in oggetto non si applica se l’inclinazione al delitto derivi da vizio totale o parziale di mente.
Questa tipologia criminologica fa riferimento a soggetti imputabili, ma al contempo socialmente pericolosi. Per tale ragione, secondo il principio del cosiddetto ‘doppio binario’, nei loro confronti è possibile comminare la misura di sicurezza, oltre che la pena. La tendenza a delinquere non può essere rilevata che con la sentenza di condanna. Dopo la riforma introdotta dalla l. n. 663/1986 anche la pericolosità dei predetti soggetti deve essere accertata in concreto dal giudice, avendo la riforma abrogato le presunte forme di pericolosità previste dal sistema previgente. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di tendenza a delinquere implica una valutazione di fatto che, ove adeguatamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di cassazione. Essa si estingue per effetto della riabilitazione.