Circostanza aggravante che comporta, ai sensi dell’art. 99 c.p., un aumento della pena per chi, dopo essere stato condannato per un reato non colposo, ne commette un altro parimenti non colposo. L’esigenza di affrontare il problema della recidiva è sorto nel 1800 per porre rimedio alla crescita del tasso di criminalità. Secondo la scuola classica di diritto penale, l’aumento della pena a carico del recidivo non era giustificabile perché essa doveva essere rapportata alla gravità del reato; al contrario, gli esponenti della scuola positiva, ponendo l’accento sulla pericolosità sociale del reo, ammettevano la deroga al principio di colpevolezza: chi commetteva un reato dopo averne commesso un altro denotava una maggiore pericolosità sociale, onde la necessità di un trattamento sanzionatorio più rigido. L’art. 99 c.p. prevede tre forme di recidiva: semplice (quando il reo, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro; aggravata (se il nuovo delitto è della stessa indole di quello precedente; se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente, ovvero se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della stessa). Ai sensi dell’art. 101 c.p., sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse del codice penale, ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentalmente comuni. La recidiva è, infine, reiterata nel caso in cui il nuovo delitto è commesso da chi è già recidivo. In seguito all’entrata in vigore della l. n. 205/2005 è stato introdotto un regime sanzionatorio più severo in base al quale la pena può essere aumentata di un terzo per la recidiva semplice; fino alla metà per la recidiva aggravata; della metà per la recidiva reiterata, se il soggetto era recidivo semplice, di due terzi, se era recidivo aggravato.