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Pericolosità sociale

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Concetto entrato nell’ordinamento italiano con il codice del 1930. L’art. 203 c.p. stabilisce, infatti, che agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche non imputabile o non punibile, la quale ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato, quando è probabile che lo commetta di nuovo. Tale nozione trova il proprio fondamento nel pensiero della scuola positiva del diritto penale. Questa, infatti, muoveva dalla premessa che il reato deve essere considerato fenomeno naturale determinato da fattori criminogenetici e non da una scelta individuale suscettibile di un giudizio di responsabilità morale. Conseguenza di una tale impostazione è il rilievo per cui l’intervento penale non può orientarsi alla retribuzione dell’illecito commesso, né avere esclusivamente una finalità repressiva, ma deve trarre il proprio fondamento dalla necessità della prevenzione finalizzata alla difesa sociale contro il delitto. La sanzione penale deve essere adeguata al rischio che l’autore del reato rappresenta per la società e tendere esclusivamente a impedirne la recidiva. La proposta della scuola positiva venne così a incentrarsi sul problema della pericolosità del reo, per la prima volta individuata nei suoi fattori costituenti essenziali, come giudizio prognostico sulla capacità dell’individuo di commettere nuovi reati, nonché come centro di imputazione di un giudizio non fondato sul rimprovero per la colpevolezza dell’azione, ma sulla necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati. In tale prospettiva il reato acquista una valenza sintomatica, rivelatrice del complesso delle caratteristiche psicologiche, antropologiche e sociali del reo dalla cui osservazione si può evincere la pericolosità dello stesso. Il codice Rocco non ha recepito tutte le istanze dei positivisti, ma ha considerato la pericolosità sociale come una caratteristica eventuale dell’autore del reato, non permanente in quanto sottoposta a riesame, e costitutiva di uno dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione delle misure di sicurezza. Proprio sulla base di queste considerazioni, il nostro codice penale ha accolto il cosiddetto sistema del doppio binario in base al quale la colpevolezza è il presupposto dell’applicazione della pena, mentre la pericolosità sociale quello per l’operatività della misura di sicurezza.

I parametri per valutare la qualità di persona socialmente pericolosa si desumono dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.

Voci correlate

Imputabilità

Misure di sicurezza

Pena criminale

Reato

Vedi anche
Misure di sicurezza Le misure di sicurezza sono disciplinate dall'art. 25 Cost. e dall'art. 199 ss. c.p. Principio fondamentale in materia è che nessuno può essere sottoposto a tali provvedimenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Presupposti per la loro applicazione sono la commissione di un reato e ... Recidiva Circostanza aggravante che comporta, ai sensi dell’art. 99 c.p., un aumento della pena per chi, dopo essere stato condannato per un reato non colposo, ne commette un altro parimenti non colposo. L’esigenza di affrontare il problema della recidiva è sorto nel 1800 per porre rimedio alla crescita del tasso ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... còdice penale còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il codice penalep. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PENALE
  • CODICE ROCCO
  • IMPUTABILITÀ
  • POSITIVISTI
Vocabolario
pericolosità
pericolosita pericolosità s. f. [der. di pericoloso]. – L’esser pericoloso, il fatto di comportare pericoli: la p. del traffico è molto aumentata; non dobbiamo nasconderci la p. dell’impresa, o della situazione; p. sociale, la predisposizione...
dialogo sociale
dialogo sociale loc. s.le m. inv. Consultazione tra i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali che si propone di favorire la crescita dell’occupazione e del benessere sociale; per estensione, consultazione politica su argomenti...
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