Il codice penale, nel titolo VI, scinde le cause di estinzione del reato (capo I) dalle cause di estinzione della pena (capo II): secondo un tradizionale criterio di distinzione, le prime operano antecedentemente la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna ed eliminano qualunque espressione della potestà punitiva statuale; le seconde presuppongono, invece, l’emanazione di una sentenza di condanna, ma ne inficiano l'esecuzione.
Le cause generali di estinzione del reato sono: la morte del reo prima della condanna; la remissione della querela; l’amnistia propria, precedente cioè alla condanna; la prescrizione; l’oblazione nelle contravvenzioni; la sospensione condizionale; il perdono giudiziale.
La dottrina ha, tuttavia, rilevato l’inesattezza della definizione codicistica in quanto sia sotto il profilo naturalistico, sia sotto l’aspetto normativo il reato cosiddetto estinto continua a produrre rilevanti effetti giuridici in ordine, per esempio, alla recidiva, alle dichiarazioni di abitualità e professionalità nel reato, nonché ai fini dell’aggravamento di pena dipendente dalla connessione di reato.
Le cause di estinzione della pena previste dal codice penale sono invece: la morte del reo dopo la condanna; l'amnistia impropria, ossia successiva alla condanna; la prescrizione della pena; l'indulto; la grazia; la libertà condizionale; la riabilitazione; la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L’effetto estintivo della pena segue anche all’applicazione delle misure alternative alla detenzione e al cosiddetto patteggiamento.
Sentenza. Diritto processuale penale