Forma di sospensione dell’esecuzione della condanna prevista e disciplinata dall'art. 176 c.p. Tale norma stabilisce che può essere ammesso alla libertà condizionale il condannato a pena detentiva che durante il periodo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e abbia scontato almeno 30 mesi o comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni. Se il condannato è recidivo, può essere ammesso alla libertà condizionale qualora abbia scontato almeno 4 anni di pena e non meno di tre quarti della sanzione inflittagli. Il condannato all’ergastolo può godere della libertà condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. In ogni caso la concessione della libertà condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. La libertà condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce gli obblighi relativi alla libertà vigilata. Decorso il tempo della pena inflitta, ovvero 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. L’istituto mira a premiare la buona condotta e a favorire il recupero sociale effettivo del condannato, proponendo al contempo un esempio da seguire a tutti gli altri detenuti.