Istituto in base al quale, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il pagamento volontario di una somma di denaro prima dell’apertura del dibattimento produce l’effetto di estinguere il reato. È previsto dagli art. 162 e 162 bis c.p. e dall’art. 141 disp. att. c.p.p. Si distinguono due forme di oblazione, quella obbligatoria (art. 162 c.p.) e quella facoltativa (art. 162 bis c.p.). L’oblazione obbligatoria concerne le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (Pena criminale): il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione che gli è addebitata oltre alle spese processuali. Il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta dell’imputato purché sia presentata entro il termine prescritto; l’oblazione facoltativa si applica, invece, alle contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda: in questo caso il contravventore può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, nonché le spese del procedimento. La disciplina dell’oblazione facoltativa prevede, oltre al maggiore onere economico per l’imputato, che l’accoglimento della richiesta di oblazione sia subordinata alla discrezionalità del giudice. Questi può, infatti, respingere la domanda se ritiene che il fatto sia grave, che l’imputato si trovi in condizioni soggettive da farne presumere la pericolosità o che permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato. Per quanto concerne il profilo processuale, l’indagato può proporre domanda di oblazione già nel corso delle indagini preliminari: in tal caso il pubblico ministero trasmette la domanda, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari competente (art. 141 disp. att. c.p.p.). Iniziato il processo, la domanda di oblazione deve essere presentata, prima dell’apertura del dibattimento, direttamente al giudice. Questi decide dopo aver ascoltato il parere, non vincolante, del pubblico ministero. Quando ammette l’oblazione, il giudice fissa con ordinanza l’ammontare della somma che l’imputato è tenuto a versare e ne dà avviso all’interessato. Lo stesso giudice poi, verificato il pagamento della somma indicata, pronuncia sentenza di proscioglimento dichiarando l’estinzione del reato. Se, invece, il giudice ritiene inammissibile l’istanza di oblazione, deve indicarne i motivi pronunciando ordinanza e disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, ma l’imputato può riproporre la domanda fino all’inizio della discussione conclusiva del dibattimento di primo grado.
Nella liturgia cattolica, l’offerta di doni fatta dai fedeli, soprattutto in relazione alla celebrazione eucaristica, di cui resta oggi traccia nella questua durante l’offertorio. Oblazione è anche il gesto del sacerdote che depone sull’altare il pane e il vino (le oblate, cioè le offerte) per il sacrificio. Il gesto di presentare o collocare sull’altare le oblate costituisce l’elemento fondamentale dei riti di offertorio, che si concludono con la oratio super oblata, «preghiera sopra le offerte», dal 1964 detta dal sacerdote a voce alta.
Estinzione del reato e delle pene