Disciplinato dal d.P.R. n. 313/2002, il casellario giudiziale è l'ufficio preposto presso ciascun tribunale alla raccolta e alla conservazione dell’estratto dei provvedimenti e delle annotazioni, di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.
Tra i provvedimenti iscrivibili vi sono gli atti giudiziari concernenti le pene, le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale e le sentenze penali di condanna definitive. Le iscrizioni sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono; per i carichi pendenti anche quando cessa la qualità di imputato. L’interessato ha diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale e il certificato civile senza bisogno di motivare la richiesta.