• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

disposizione

Enciclopedia on line
  • Condividi

Diritto

In diritto costituzionale, proposizione normativa (o enunciato) contenuta in un testo, usualmente distinta dalla norma, che risulta invece dall’attività interpretativa delle diverse disposizioni.

La distinzione tra una d. e una norma riflette la dialettica tra legislazione e interpretazione (lex e interpretatio, secondo la terminologia utilizzata dai giuristi medioevali) o, per dirla in altri termini, tra il «diritto astratto» e il «diritto concreto», secondo O. Bähr, ovvero ancora, secondo una distinzione formulata da Pound, tra il «diritto nei libri» e il «diritto in azione».

In linea di massima, per d. si intende la proposizione normativa (o enunciato) contenuta in un testo e per norma ciò che risulta a seguito dell’attività interpretativa di una disposizione. Questa problematica, anche se risalente addirittura al periodo del ius commune (da cui il noto brocardo «in claris non fit interpretatio»), è stata affrontata dalla dottrina giuridica italiana con particolare attenzione a partire dagli anni cinquanta del Novecento, attraverso il ricorso alla distinzione tra «testo» e «norma». Secondo una parte della dottrina, fortemente influenzata da una visione giuspostivistica tendente ad enfatizzare il testo scritto, a scapito dell’attività interpretativa, e a ridurre l’ermeneutica a un’attività meramente passiva e dichiarativa della c.d. volontà del legislatore, ad una d. non avrebbe potuto non corrispondere che una e una sola norma e tale norma si sarebbe trovata già contenuta nel testo stesso. Tuttavia, a partire dalla fondamentale analisi di V. Crisafulli, si è fatta strada la consapevolezza che tra una d. e una norma non vi sia un parallelismo perfetto: ad una norma, infatti, possono corrispondere più d. (tale è il caso, ad esempio, quando si parla di un «combinato disposto della disposizione X e della disposizione Y»), così come, d’altro canto, ad una d. possono corrispondere norme diverse, alcune delle quali anche incompatibili tra loro, per arrivare addirittura al caso-limite dell’esistenza di «norme senza disposizioni» (come, secondo lo stesso Crisafulli, le norme consuetudinarie e, soprattutto, i principi).

La distinzione tra d. e norme ha poi assunto un’importanza fondamentale con l’istituzione della Corte costituzionale: è stato infatti osservato che oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sono non sempre le d., quanto proprio le norme: di tale mutamento sono espressione eminente le c.d. sentenze interpretative (di accoglimento e di rigetto) e tutte le nuove tipologie di sentenze (manipolative, additive, sostitutive ecc.), le quali – andando ben al di là della concezione di H. Kelsen del giudice costituzionale come di un legislatore negativo – incidono per l’appunto, non sul testo delle d. legislative, ma soltanto sul loro significato.

Matematica

Dati n oggetti distinti e un numero intero k ≤n, le d. semplici di classe k (o ‘a k a k’) degli n oggetti sono gli insiemi ordinati di k oggetti distinti, scelti tra gli n dati. Due d. si considerano diverse quando differiscono almeno per un elemento, o quando, pur contenendo gli stessi elementi, questi compaiono in ordine diverso. Per es., dati i numeri 1, 2, 3 le loro disposizioni a 2 a 2 (di classe 2) sono: 1,2; 1,3; 2,1; 2,3; 3,1; 3,2. Si ha per il numero Dn,k delle d. di n elementi a k a k: Dn,k=n(n−1)(n−2) ... (n−k+1). Le d. di n elementi a n a n si chiamano permutazioni. Si definiscono infine anche d. con ripetizione, nelle quali si ammette che ogni elemento possa entrare in ciascun insieme anche più di una volta; quelle di classe k sono in numero di nk.

Medicina

Proprietà di un organismo di risentire effetti dannosi da una data causa morbosa. Vi è una d. fisiologica (variabile secondo il sesso, l’età e gli individui) e una d. patologica, meglio detta predisposizione. Il termine è usato specialmente per le malattie infettive: in questo caso la d. è detta anche recettività. Una forma speciale di d. ereditaria costituzionale è rappresentata dalla d. diatesi(➔).

Vedi anche
Costituzione italiana Il testo della Costituzione della Repubblica italiana è stato approvato dall’Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si componeva originariamente di centotrentanove articoli e di XVIII disposizioni transitorie ... Abrogazione Per abrogazione si intende la cessazione di efficacia di un atto normativo. Generalmente, l’abrogazione riguarda la successione delle leggi del tempo (la legge posteriore abroga la legge anteriore incompatibile con essa), ma può riguardare anche il contrasto tra fonti di diverso grado (la fonte sovraordinata ... Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea Nell’ordinamento dell’Unione Europea (UE), il regolamento è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari, insieme con le decisioni e le direttive (Decisioni. Diritto dell’Unione Europea, Direttive. Diritto dell’Unione Europea). Più precisamente, il ... Fonti del diritto Generalmente, per fonti del diritto si intendono tutti gli atti o fatti capaci di innovare un ordinamento giuridico. L’espressione fonti del diritto è una espressione metaforica quanto mai risalente: l’immagine naturalistica della sorgente da cui sgorgherebbe il diritto oggettivo si ritroverebbe, infatti, ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
  • LOGICA MATEMATICA in Matematica
  • PATOLOGIA in Medicina
Tag
  • DIRITTO COSTITUZIONALE
  • NUMERO INTERO
  • ERMENEUTICA
  • IUS COMMUNE
  • MATEMATICA
Altri risultati per disposizione
  • DISPOSIZIONE
    Enciclopedia Italiana (1932)
    Significa la proprietà d'un organismo di poter risentire effetti dannosi da una data causa morbosa agente in un dato modo. Quindi il concetto di disposizione è correlativo a quello della causa. Questo termine è adoperato quasi soltanto nei riguardi delle cause delle malattie infettive. Disposto a una ...
Vocabolario
dispoṡizióne
disposizione dispoṡizióne s. f. [dal lat. dispositio -onis, der. di disponĕre «disporre», part. pass. disposĭtus]. – 1. a. L’atto di disporre, di collocare cioè in una determinata maniera; più spesso, il modo, l’ordine secondo cui più oggetti...
disposizione anticipata di trattamento
disposizione anticipata di trattamento loc. s.le f. (più spesso al pl.) Atto rinnovabile, modificabile o revocabile in ogni momento, vincolante per il medico, tramite il quale ogni persona maggiorenne esprime le proprie convinzioni e preferenze...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali