Delitto commesso da chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone. La pena è aumentata se l’offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentazione, oppure ad un’autorità costituita in collegio.
Circostanza aggravante è l’attribuzione di un fatto determinato (art. 595 c.p.). L’espressione oltraggiosa può essere scritta, verbale o reale, ossia realizzata mediante atti materiali, quali gesti osceni, schiaffi o percosse; è indiretta l’offesa che colpisce persona diversa da quella a cui è apparentemente rivolta; obliqua quella consistente in domande o negazioni oltraggiose; simbolica quella occultata da espressioni in apparenza innocenti. In ogni caso la variabilità delle condotte offensive e la relatività dello stesso concetto di reputazione impediscono la formulazione di un catalogo preciso di espressioni ritenute usualmente oltraggiose.
Dopo la caduta del fascismo, al fine di ampliare la facoltà di critica, è stata reintrodotta la disciplina delle cause di giustificazione in materia di diffamazione che prevede il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa, le disposizioni dell’art. 595 si estendono anche al direttore o al vicedirettore responsabile, all’editore e allo stampatore per i cosiddetti reati commessi con il mezzo della stampa periodica, non periodica e clandestina, rispettivamente previsti negli art. 57, 57 bis e 58 c.p. (art. 596 bis c.p.).
Il reato di diffamazione a mezzo internet di Gianmichele Pavone