Giudizio di rinvio Giudizio che ha luogo a seguito della sentenza della Corte di cassazione quando questa, accogliendo il ricorso, abbia cassato la sentenza impugnata e non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per poter decidere essa stessa nel merito (art. 384, 2° co., ultima parte, c.p.c.). Il r. è disposto di regola verso un giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata; quando all’opposto avviene nei confronti di un giudice di grado diverso si parla di r. improprio (art. 383 c.p.c.). Funzione del giudizio di r. è quella di permettere al processo di giungere a una sentenza di merito che attribuisca in via definitiva il bene della vita oggetto della controversia. Trattasi dunque della fase rescissoria che segue all’annullamento (giudizio rescindente) della sentenza, nella quale, da un lato, il giudice deve attenersi al principio di diritto formulato dalla Corte (art. 384, 2° co., prima parte, c.p.c.) mentre, dall’altro, le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel precedente gradi di merito, salvo che la necessità opposta non dipenda dalla sentenza cassata (art. 394, ult. co., c.p.c.), circostanza, questa, che potrebbe verificarsi, per esempio, quando la cassazione sia stata giustificata da una diversa qualificazione giuridica del rapporto mai prospettata in precedenza. Del pari l’ampiezza delle attività che possono svolgersi in tale giudizio va modulata sui concreti motivi di accoglimento del ricorso: minima in taluni casi, massima in altri, come quando la cassazione sia stata dovuta da un vizio di integrazione del contraddittorio in grado d’appello (art. 331 c.p.c.); è comunque sempre ammesso il giuramento decisorio. L’estinzione del giudizio di r. o la sua mancata riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. estingue tutto il processo, travolgendo anche la sentenza di primo grado riformata dalla sentenza poi cassata; il principio di diritto, tuttavia, conserva efficacia nell’eventuale giudizio successivo instaurato dalle parti.
Richiamo operato dal diritto internazionale privato vigente in un dato ordinamento alla legge di un altro ordinamento, che si ritiene applicabile per regolare un determinato fatto o rapporto giuridico. Un caso particolare è l’ipotesi del cosiddetto ‘rinvio oltre accettato’ o di secondo grado, previsto nell’art. 13, comma 1, della l. 218/1995, relativa al sistema italiano di diritto internazionale privato. Tale caso ricorre quando il diritto internazionale privato straniero rinvia alla legge di un terzo Stato il quale accetta il r.; in questo caso si crea un sistema coordinato tra gli ordinamenti. Ricorre invece l’ipotesi del cosiddetto ‘rinvio indietro’ o di primo grado, quando l’ordinamento straniero richiamato da una norma del sistema italiano di diritto internazionale privato rinvia, a sua volta, alla legge italiana. Secondo l’art. 13, comma 2, della l. 218/1995, il r. è escluso se l’applicazione della legge straniera è frutto della scelta degli interessati, nonché se si tratta di richiamare disposizioni concernenti la forma degli atti o la disciplina delle obbligazioni non contrattuali.
Nei fenomeni di riflessione di radiazioni elettromagnetiche, in particolare luminose, la somma della riflessione speculare e di quella diffusa: coefficiente di r., rapporto fra energia incidente ed energia riflessa, di rilevante importanza in illuminotecnica.