Concatenazione di atti finalizzata ad una decisione. Sotto il profilo strutturale il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e termina con l’irrevocabilità della sentenza. Tecnicamente, la fase delle indagini preliminari non appartiene al processo in senso stretto, ma concorre, insieme a questo, a configurare il cosiddetto procedimento penale. L’azione penale consiste nella richiesta al giudice di decidere sull’imputazione. Nel procedimento ordinario il pubblico ministero esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato. Nei procedimenti cosiddetti speciali (Giudizio. Diritto processuale penale) l’azione penale è esercitata, invece, quando il pubblico mistero formula l’imputazione nell’atto che instaura il singolo procedimento. L’imputazione consiste nell’addebitare a un determinato soggetto un fatto di reato.
Con la richiesta di rinvio a giudizio si passa dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’udienza preliminare. Quest’ultima ha la funzione di assicurare che il giudice per l’udienza preliminare (Giudice dell'udienza preliminare) controlli la legittimità e il merito della richiesta stessa e può, inoltre, costituire la sede di definizione anticipata del procedimento. È, infatti, nel corso di tale udienza che il giudice può accogliere la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento. Al di fuori di questi casi, al termine dell’udienza, il giudice decide se emettere sentenza di non luogo a procedere o disporre il decreto che rinvia a giudizio. Nel primo caso il processo termina, nel secondo continua nella fase dibattimentale. La fase dibattimentale è la sede naturale della formazione della prova e della sua valutazione da parte del giudice terzo e imparziale. Essa si articola essenzialmente in tre sottofasi: a) fase pre-dibattimentale, in cui il presidente del tribunale può svolgere alcuni atti urgenti e vengono effettuate le citazioni dei testimoni, periti e consulenti tecnici dopo il deposito della lista dei testi, dei consulenti e degli argomenti su cui verterà l’esame; b) fase del giudizio, comprensiva delle questioni preliminari, dell’istruttoria dibattimentale e della discussione finale; c) fase della emanazione della sentenza, in cui il giudice decide, delibera e deposita la sentenza e la relativa motivazione. Il dibattimento, nucleo fondamentale del processo, è informato da una serie di principi: quello della pubblicità, che permette a ogni cittadino di conoscere quanto si svolge in questa fase; quello della correlazione tra accusa e sentenza, in base al quale il fatto storico può essere modificato solo entro limiti rigorosi; quello del contraddittorio, che comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova; quello della concentrazione, che impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione e la deliberazione della sentenza; quello dell’oralità, che caratterizza le prove dichiarative e, non da ultimo, quello dell’immediatezza, in base al quale deve sussistere identità fisica tra il giudice che decide e quello davanti al quale si svolge il dibattimento. Al termine di questa fase il giudice può emettere sentenza di condanna o di proscioglimento. Se tale sentenza viene impugnata, il giudizio prosegue in grado di appello ed eventualmente in cassazione; in caso contrario il processo giunge al termine. Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza è esecutiva e si forma il cosiddetto giudicato, il cui effetto comporta che l’imputato, prosciolto o condannato, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico.
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