Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più significativi: le disposizioni generali; gli atti introduttivi; l’istruzione dibattimentale, momento probatorio finalizzato alla pronuncia della decisione; la fase, eventuale, delle nuove contestazioni; e la discussione finale, nella quale le parti formulano le rispettive richieste affidando al giudice la relativa valutazione.
Per il principio di pubblicità, espressione del più ampio principio costituzionale dell’amministrazione della giustizia da parte del popolo (Cost., art. 102), l’udienza è pubblica a pena di nullità (c.p.p., art. 471) e, con il consenso delle parti e previa valutazione delle condizioni di ammissibilità da parte del giudice, sono consentite le riprese televisive del dibattimento (disp. att., art. 147). Il giudice dispone altresì che il dibattimento si svolga a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume, nel caso di richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato, ovvero per evitare che vengano pregiudicati gli interessi delle parti o dei testimoni e nei casi ulteriori previsti dal c.p.p. all’art. 472. Questo regime derogatorio è valido anche per le riprese televisive.
Il principio di concentrazione impone invece che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. Pertanto, quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che venga proseguito nel giorno successivo non festivo; il giudice può derogare a tale prescrizione e sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità. Tale fase è altresì informata dai principi del contraddittorio, dell’immediatezza e dell’oralità.
Dopo aver controllato la regolare costituzione delle parti, dichiarato eventualmente la contumacia dell’imputato o il suo accompagnamento coattivo, e rilevato le possibili questioni preliminari indicate dall’art. 491 c.p.p., il presidente dichiara aperto il dibattimento (art. 492). Le parti possono quindi presentare le richieste di prove indicando i fatti che si intendono dimostrare e i relativi elementi probatori. Il giudice decide con ordinanza l’ammissione dei mezzi di prova, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190) e rispettando il divieto generale di utilizzare, ai fini della deliberazione, le prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Il momento in cui le prove vengono effettivamente assunte è l'istruzione dibattimentale, che inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, e cioè dall’imputato e dalla parte civile. Le prove orali si formano attraverso il meccanismo dell’esame incrociato (Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale). Sotto quest’ultimo profilo, è interessante rilevare che la l. n. 356/1992 ha introdotto l’istituto dell’esame a distanza, il cui obiettivo principale è di proteggere la vita del collaboratore di giustizia, testimone o imputato, chiamato a rendere dichiarazioni. La l. n. 11/1998 ha poi esteso i casi di esame a distanza e ha configurato la possibilità di un’effettiva partecipazione dell’imputato al proprio procedimento pur restando fisicamente in un luogo lontano dall’udienza.
Il dibattimento ha come oggetto l’addebito che è stato contestato all’imputato con il decreto che dispone il giudizio (Imputazione); tuttavia, nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero può modificare l’imputazione originaria entro determinati limiti e nel rispetto del diritto alla difesa dell’imputato. Esaurita l’assunzione delle prove, segue la discussione finale in cui il pubblico ministero e successivamente i difensori delle altre parti formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento ( art. 524 c.p.p.). Per il principio di concentrazione la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura dello stesso.
Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale
Prova. Diritto processuale penale