In diritto, i. di pubblici uffici, delitto commesso da chiunque cagioni un’i. o turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. È punito con la reclusione fino a 1 anno (art. 340 c.p.), aumentabile fino a 5 anni per i capi, i promotori o gli organizzatori. La norma assolve a una funzione sussidiaria, in quanto si applica fuori dalle ipotesi di i. di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.), pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (431 c.p.), attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni (art. 433 c.p.). Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e in particolare la regolarità e la continuità del funzionamento degli uffici o dei servizi di pubblica necessità.
In ordine a questa fattispecie sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale rispetto al diritto di sciopero, dubbi che la Corte costituzionale, con sentenza 222/1976, ha ritenuto infondati in quanto il diritto allo sciopero deve essere bilanciato con altri interessi costituzionalmente protetti, quale la necessità di garantire i servizi essenziali.