• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Udienza preliminare

Enciclopedia on line
  • Condividi

Fase del procedimento penale funzionale ad assicurare che un giudice (Giudice dell'udienza preliminare) controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero (art. 416-437 c.p.p.). Nell’ambito di tale udienza il giudice può, inoltre, decidere se accogliere la richiesta di riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Il magistrato che svolge la funzione di giudice dell’udienza preliminare è tratto dal medesimo ufficio dei giudici delle indagini preliminari (Giudice per le indagini preliminari), ma non può essere la medesima persona fisica che ha assolto la funzione di giudice delle indagini preliminari all’interno del medesimo procedimento.

Una volta che il pubblico ministero ha trasmesso la richiesta di rinvio a giudizio, compete al giudice stabilire il giorno e il luogo dell’udienza: tra la data della richiesta e quella fissata per l’udienza non può intercorrere un termine superiore ai 30 giorni e le parti devono essere avvisate della data dell’udienza. in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni. Con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero deve trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari: da tale momento ogni ulteriore atto di indagine deve essere immediatamente reso noto alle parti e al giudice. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Il giudice ha l’onere di controllare che vi sia stata regolare costituzione delle parti. Al fine di garantire la partecipazione dell’imputato all’udienza, il giudice deve rinnovare l’avviso dell’udienza non solo nel caso in cui sia evidente che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza senza sua colpa, ma anche quando la mancata conoscenza incolpevole risulti meramente probabile. L’udienza preliminare si articola in: ammissione di atti o documenti, esposizione del pubblico ministero, dichiarazioni spontanee ed eventuale interrogatorio dell’imputato, esposizione dei difensori delle parti, decisione finale del giudice. Qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti perché considera incomplete le indagini preliminari, pronuncia ordinanza con la quale indica al pubblico ministero ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. All’esito di tale udienza il giudice può decidere allo stato degli atti, oppure emettere una nuova ordinanza per l’ulteriore svolgimento delle indagini o ancora procedere con l’integrazione probatoria. Quest’ultima opzione prevede che, qualora il giudice permanga nell’impossibilità di decidere in base al materiale probatorio a sua disposizione, può disporre anche d’ufficio l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Tale sentenza viene pronunciata quando: sussiste una causa che estingue il reato; una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; il fatto non è previsto dalla legge come reato; esiste la prova che il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso, il fatto non costituisce reato; oppure quando la persona non è punibile per qualsiasi ragione. In caso contrario, il giudice dell’udienza preliminare accoglie la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero ed emette il decreto che dispone il giudizio.

Voci correlate

Giudice per le indagini preliminari

Giudice dell'udienza preliminare

Imputato

Imputazione

Udienza

Vedi anche
Giudizio abbreviato Introdotto nel codice di procedura penale del 1988, il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento qualificato speciale in quanto non dà luogo al momento dibattimentale, ma, su richiesta dell’imputato, può essere definito nella fase dell’udienza preliminare e permette di attribuire valore ... Patteggiamento Istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti previsto e disciplinato dagli art. 444 s. c.p.p. Si distingue il patteggiamento c.d. tradizionale da quello allargato. Il primo può essere richiesto per i reati punibili con una pena che non superi i due anni di detenzione sola o congiunta ... Imputazione diritto Attribuzione di un fatto di reato da parte del pubblico ministero a una o più persone (Imputato). L'imputazione è formulata dal pubblico ministero nel momento in cui esercita l’azione penale e contiene una breve narrazione del fatto, unita all’indicazione delle norme penali che lo disciplinano. ... parte diritto In diritto civile, parte del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, nel secondo ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • INDAGINI PRELIMINARI
  • GIUDIZIO ABBREVIATO
  • PUBBLICO MINISTERO
  • PATTEGGIAMENTO
  • IMPUTATO
Vocabolario
udiènza
udienza udiènza (letter. ant. udiènzia) s. f. [dal lat. audientia, der. di audire, rifatto su udire]. – 1. Il fatto di udire qualcuno, di dargli ascolto per rispondere e provvedere a quanto chiede o per prendere atto di quanto dice. È ormai...
avvertimento preliminare
avvertimento preliminare loc. s.le m. In politica comunitaria, preavvertimento, preavviso, ammonimento rivolto a uno stato membro. ◆ L’ultima parola sull’early warning, in ogni caso, non è ancora detta. La Commissione ha soltanto deciso...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali