Fase del procedimento penale funzionale ad assicurare che un giudice (Giudice dell'udienza preliminare) controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero (art. 416-437 c.p.p.). Nell’ambito di tale udienza il giudice può, inoltre, decidere se accogliere la richiesta di riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Il magistrato che svolge la funzione di giudice dell’udienza preliminare è tratto dal medesimo ufficio dei giudici delle indagini preliminari (Giudice per le indagini preliminari), ma non può essere la medesima persona fisica che ha assolto la funzione di giudice delle indagini preliminari all’interno del medesimo procedimento.
Una volta che il pubblico ministero ha trasmesso la richiesta di rinvio a giudizio, compete al giudice stabilire il giorno e il luogo dell’udienza: tra la data della richiesta e quella fissata per l’udienza non può intercorrere un termine superiore ai 30 giorni e le parti devono essere avvisate della data dell’udienza. in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni. Con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero deve trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari: da tale momento ogni ulteriore atto di indagine deve essere immediatamente reso noto alle parti e al giudice. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Il giudice ha l’onere di controllare che vi sia stata regolare costituzione delle parti. Al fine di garantire la partecipazione dell’imputato all’udienza, il giudice deve rinnovare l’avviso dell’udienza non solo nel caso in cui sia evidente che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza senza sua colpa, ma anche quando la mancata conoscenza incolpevole risulti meramente probabile. L’udienza preliminare si articola in: ammissione di atti o documenti, esposizione del pubblico ministero, dichiarazioni spontanee ed eventuale interrogatorio dell’imputato, esposizione dei difensori delle parti, decisione finale del giudice. Qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti perché considera incomplete le indagini preliminari, pronuncia ordinanza con la quale indica al pubblico ministero ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. All’esito di tale udienza il giudice può decidere allo stato degli atti, oppure emettere una nuova ordinanza per l’ulteriore svolgimento delle indagini o ancora procedere con l’integrazione probatoria. Quest’ultima opzione prevede che, qualora il giudice permanga nell’impossibilità di decidere in base al materiale probatorio a sua disposizione, può disporre anche d’ufficio l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Tale sentenza viene pronunciata quando: sussiste una causa che estingue il reato; una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; il fatto non è previsto dalla legge come reato; esiste la prova che il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso, il fatto non costituisce reato; oppure quando la persona non è punibile per qualsiasi ragione. In caso contrario, il giudice dell’udienza preliminare accoglie la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero ed emette il decreto che dispone il giudizio.
Giudice per le indagini preliminari
Giudice dell'udienza preliminare