Provvede, nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero e della persona offesa dal reato (Vittima del reato). Esemplificativi in tal senso sono il controllo della durata delle indagini preliminari, con decisione sull’eventuale richiesta di proroga; l’applicazione, la revoca, la modifica o la proroga, su istanza del pubblico ministero o dell’indagato, delle misure cautelari che incidono sulla libertà o sul patrimonio della persona indagata; la decisione sulla convalida degli arresti in flagranza o dei fermi operati dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Il GIP esplica pertanto una funzione di garanzia della libertà personale e di controllo della legittimità dell’attività dell’accusa. Se, infatti, il pubblico ministero è titolare esclusivo dell’azione penale e delle indagini preliminari che la sottendono, il legislatore ha previsto anche in tale fase la possibilità per ogni parte del processo di fare ricorso a un organo giurisdizionale terzo e imparziale.