Scoperta di un reato nel momento stesso in cui viene commesso. È in stato di flagranza chiunque viene colto nell’atto di commettere il reato, ovvero sia inseguito, subito dopo il reato, dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (art. 382 c.p.p.).
La Corte di cassazione (sent. n. 2105/1992) ha precisato che, nell’ipotesi di flagranza a seguito di inseguimento, occorre considerare il dato della continuità dell’azione della polizia giudiziaria, piuttosto che quello cronologico, nel senso che continua a sussistere la flagranza anche se l’inseguimento si protrae per un tempo notevolmente lungo. Il concetto di ‘inseguimento’ deve inoltre intendersi in senso ampio, comprensivo cioè non solo dell’attività di inseguimento comunemente intesa, ma anche di quell’attività che viene organizzata subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare. Nell’ipotesi di reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
Il nuovo codice di procedura penale ha superato la distinzione tra flagranza quasi flagranza (espressione qualificante le ultime due ipotesi indicate dall’art. 382 c.p.p.) e considera equivalenti la sorpresa nell’atto di commettere il reato e l’inseguimento o la sorpresa con il possesso di cose o tracce del reato. In caso di flagranza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di propria iniziativa all’arresto.