Contratto di c. Contratto con cui un soggetto, detto committente, conferisce mandato senza rappresentanza a un altro soggetto, detto commissionario, per acquistare o vendere beni per suo conto, dietro pagamento di una provvigione. La c. è regolata dagli art. 1731-1736 c.c., e si distingue dal mandato per la possibilità del commissionario di acquistare per sé le cose che ha avuto incarico di vendere, o di fornire egli stesso ciò che ha avuto incarico di comprare, a condizione che oggetto della c. siano titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato. Altra differenza risiede nello «star del credere», per cui le parti o gli usi del luogo in cui è concluso l’affare possono prevedere che il commissionario sia responsabile verso il committente per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo nell’affare. In tal caso il commissionario ha diritto a uno speciale compenso, che è generalmente rappresentato da un supplemento di provvigione. Prima della conclusione dell’affare il committente ha la facoltà di revocare l’incarico, ma al commissionario è comunque dovuta parte della provvigione determinata, tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.
C. parlamentari Le c. parlamentari permanenti (in numero di 14 per ciascuna Camera) sono organi monocamerali, che hanno competenza per le materie attribuite a ciascuna di esse, corrispondenti ai settori della pubblica amministrazione. La loro attività principale è quella legislativa, che può svolgersi in sede consultiva, in sede referente, in sede deliberante e in sede redigente. Oltre a quella legislativa, le c. permanenti pongono in essere anche attività connesse al cosiddetto sindacato ispettivo sugli atti del governo, attraverso lo svolgimento di interrogazioni, la discussione e l’approvazione di risoluzioni, l’audizione di ministri e pubblici funzionari ecc. Nell’ambito di ciascuna Camera possono essere costituite anche c. speciali, cui si fa ricorso, in genere, per l’esame di progetti di legge di particolare importanza o che riguardino la competenza di più commissioni. Le c. bicamerali, formate da rappresentanze paritetiche di deputati e senatori, esercitano funzioni disciplinate da apposite norme istitutive. Fra esse possono essere ricordate, in particolare, la c. inquirente e le c. investite di compiti di vigilanza su attività e settori dell’amministrazione (per es., i servizi radiotelevisivi). C. inquirente La C. parlamentare per i procedimenti di accusa, nota come c. inquirente, era prevista dall’art. 12 della l. cost. 1/11 marzo 1953. Composta di 10 deputati e 10 senatori eletti dalle Camere all’inizio di ogni legislatura, aveva la funzione di organo referente verso il Parlamento in seduta comune nei giudizi contro il presidente della Repubblica, per i delitti di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.) e nei confronti del presidente del Consiglio e dei ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. I poteri della c. e la materia dei procedimenti di accusa erano disciplinati dalla l. 170/18 maggio 1978, abrogata a seguito di referendum popolare. In relazione all’esito del referendum, la l. cost. 1/16 gennaio 1989, e la l. 219/5 giugno 1989 sono intervenute per regolare la materia. In base alle nuove norme, che modificano l’art. 96 Cost., il presidente del Consiglio e i ministri, anche se non più in carica, sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del presidente della Repubblica è invece adottata dal Parlamento in seduta comune, su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato e della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti. Il comitato, che ha sostituito la c. inquirente, è presieduto dal presidente della giunta della Camera o del Senato, che si alternano per ciascuna legislatura. Tale procedura si applica anche alle ipotesi di concorso del presidente del Consiglio, di ministri o di altri soggetti nei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione previsti dall’art. 90 Cost. C. antimafia Organi parlamentari, formati da rappresentanze paritetiche di membri delle due Camere al fine di indagare sul fenomeno mafioso. La prima c. antimafia, istituita con la l. 1720/20 dicembre 1962 era configurata come una c. d’inchiesta cui era assegnato il compito di esaminare la genesi e le caratteristiche del fenomeno mafioso, al fine di proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause. Il lungo ciclo della sua attività ha avuto termine con la presentazione alle Camere, nel 1976, di una relazione conclusiva nella quale si individuavano nell’arretratezza socioeconomica della Sicilia le principali radici del fenomeno della mafia e nel clientelismo, nel parassitismo e nella corruzione il suo naturale terreno di coltura; e veniva formulata una serie di proposte di intervento. Queste indicazioni propositive hanno trovato attuazione e sviluppo nella l. 646/13 settembre 1982, comunemente detta legge Rognoni-La Torre, la quale ha altresì dato vita a una nuova c. antimafia incaricata di vigilare sull’attuazione, da parte dei pubblici poteri, della vigente normativa, nonché di verificarne la congruità e di formulare al Parlamento le proposte ritenute opportune per rendere più incisiva l’azione dello Stato. La durata della c., inizialmente fissata in tre anni, è stata prorogata per l’intero periodo della IX legislatura dalla l. 12/31 gennaio 1986.
Una nuova c. d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari fu istituita con l. 94/23 marzo 1988. Analoghe c. seguirono nella XIII, XIV e XV legislatura (l. 509/1 ottobre 1996, l. 386/19 ottobre 2001, l. 277/27 ottobre 2006).
C. pontificie Organi collegiali, istituiti con un atto del sommo pontefice per specifiche finalità. Della Curia Romana (➔ curia) fanno parte: la Pontificia c. per l’America Latina, creata nel 1958, ristrutturata e potenziata nel 1988; la Pontificia c. di archeologia sacra, istituita nel 1852; la Pontificia c. per i beni culturali della Chiesa, istituita nel 1993; la Pontificia c. biblica, istituita nel 1902 e ristrutturata nel 1971; la Pontificia c. ‘Ecclesia Dei’, istituita nel 1988 dopo lo scisma di M. Lefebvre con il compito di facilitare il rientro nella Chiesa degli scismatici; non hanno la qualifica di ‘pontificia’ la C. teologica internazionale, istituita nel 1969 e dotata di statuto definitivo nel 1982, e la C. interdicasteriale per il catechismo della Chiesa cattolica, istituita nel 1973. La Pontificia c. per lo Stato della Città del Vaticano, formata da cardinali nominati per 5 anni, detiene il potere legislativo dello Stato.
C. interna Organismo elettivo che nell’impresa rappresentava e tutelava nei confronti del datore di lavoro gli interessi morali e materiali, collettivi e individuali del personale, fosse o meno organizzato sindacalmente. Le c. interne ebbero il primo riconoscimento ufficiale in Italia nel 1906, e si svilupparono subito dopo la Prima guerra mondiale; soppresse dal fascismo, rinacquero nel 1943. Dal 1970 sono state sostituite da nuove forme di rappresentanza allargata all’insieme dei lavoratori, i consigli di fabbrica o consigli dei delegati di fabbrica.