Misura precautelare a cui viene sottoposta una persona gravemente indiziata di determinati delitti. Il fermo non è consentito quando il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
Il fermo di indiziato di delitto comporta uno stato di privazione della libertà personale ed è adottabile, anche fuori dai casi di flagranza, dal p.m. e, in via sussidiaria, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. I suoi presupposti sono: l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di fuga dell’indagato, la commissione dei delitti particolarmente gravi con riferimento alla pena edittale (delitti punibili con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai sei anni) e alla natura del delitto (delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi o commesso per finalità di terrorismo).
Dopo il fermo, la polizia giudiziaria è tenuta a compiere le seguenti attività: dare immediata informativa al pubblico ministero del luogo in cui è stato eseguito il fermo; dare immediato avviso al fermato di nominare un difensore di fiducia e immediato avviso dell’avvenuto fermo al difensore di fiducia o eventualmente a quello nominato d’ufficio; deve mettere il fermato a disposizione del pubblico ministero entro e non oltre le ventiquattro ore dal fermo, pena inefficacia dello stesso, e deve condurre il fermato entro la casa circondariale mandamentale del luogo in cui è avvento il fermo (art. 386 c.p.p.).
Contratto fermo contro fermo Operazione di borsa in cui si combinano due contratti a termine fisso (acquisto a fermo di titoli di cui si prevede un rialzo del corso e vendita, sempre a fermo, in previsione di un’inversione di tendenza).
Contratto fermo contro premio Operazione di borsa consistente in due contratti successivi (vendita a fermo di titoli di cui si prevede una diminuzione del corso e acquisto a premio in previsione di un’inversione di tendenza).