Provvedimento con il quale il pubblico ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari, entro i termini di durata massima previsti per il compimento delle indagini, di archiviare la pratica qualora la notizia di reato si manifesti infondata (art. 408 c.p.p.), ovvero manchi una condizione di procedibilità; il reato sia estinto o il fatto non previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.); o quando la Corte di cassazione (Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale) si sia pronunciata in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini (art. 405, co.1 bis, introdotto dalla l. n. 46/2006).
Il pubblico ministero notifica la richiesta alla persona offesa (Vittima del reato), che abbia dichiarato di volerne essere informata, precisando che nel termine di 10 giorni può presentare opposizione e chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio (Camera di consiglio. Diritto processuale penale). Se a seguito dell’udienza il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
Dopo il provvedimento di archiviazione il pubblico ministero può richiedere al giudice delle indagini preliminari la riapertura delle indagini sulla base di una richiesta motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. Se il giudice risponde affermativamente, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato. Quando l’autore del reato è ignoto, il pubblico ministero presenta al giudice, entro 6 mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Se non rigetta l’istanza, il giudice può pronunciare decreto motivato e se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 415 c.p.p.).
Nell’ingegneria informatica, processo che consente di conservare i dati, i documenti ed eventuali altri beni immateriali che siano ritenuti di importanza da un’azienda o un’organizzazione, in condizioni di sicurezza, su supporti di varia natura (magnetici, ottici ecc.), accessibili mediante sistemi informatici. Il processo rappresenta un’evoluzione del classico metodo di a. cartacea, ancora ampiamente in uso in numerosissime organizzazioni e strutture, e per differenziarsi da questo viene spesso chiamato processo di archiviazione elettronica. I principali vantaggi del processo di archiviazione elettronica, rispetto quella cartacea, sono: a) enorme riduzione dello spazio necessario per l’archiviazione, grazie alle capacità dei moderni supporti, di dimensioni anche estremamente ridotte, di immagazzinare grandi quantità di dati in formato digitale; b) possibilità di automatizzare interamente il processo, limitando il ricorso al personale; c) accresciuta possibilità di razionalizzazione e di controllo del processo, che facilita il reperimento del materiale archiviato e l’efficienza complessiva. Grazie alle moderne tecnologie di rete, è inoltre possibile gestire quasi interamente da remoto il processo di archiviazione, che anche per questa motivazione si presta particolarmente bene a essere affidato in outsourcing.
Camera di consiglio. Diritto processuale penale
Giudice per le indagini preliminari
Pubblico ministero. Diritto processuale penale
Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale
Davvero un problema irrisolvibile? "Vecchie" questioni e "nuovi" progetti in tema di controllo sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Leonardo Suraci