Nel processo civile, ispirato al principio dispositivo, il potere di richiedere la tutela giurisdizionale, il potere di allegare in giudizio i fatti storici rilevanti ed i poteri istruttori ad essi correlati spettano di regola alle parti, cioè a coloro che, titolari del rapporto controverso, possono disporne anche ed in primo luogo sul piano sostanziale.
Il nostro ordinamento conosce, però, anche situazioni giuridiche soggettive indisponibili. In tal caso, la tecnica processuale adottata per garantire una loro protezione giurisdizionale effettiva è quella di attribuire al pubblico monistero poteri processuali che consentano un miglior accertamento della verità materiale. In primo luogo la legge prevede espressamente i casi in cui il pubblico ministero è titolare del diritto di azione, potendo – così – dedurre in giudizio la situazione giuridica sostanziale allorquando questa sia bisognosa di tutela. Ciò accade, ad esempio, in materia di rettificazione degli atti di stato civile e talora in materia di impugnative matrimoniali, controlli in materia societaria, ecc. In secondo luogo il nostro ordinamento determina i casi in cui il pubblico ministero non solo può ma, a pena di nullità, deve intervenire nel processo. Questo avviene innanzitutto in riferimento alle cause che egli stesso può proporre, ma a queste si aggiungono anche altre controversie previste dalla legge, come ad esempio le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ecc. Della pendenza di tali controversie deve essere informato mediante comunicazione degli atti del processo ordinata dal giudice. Il pubblico ministero può, infine, intervenire nel processo civile allorquando vi ravvisa un pubblico interesse.
Per quel che riguarda la determinazione dei poteri che il pubblico ministero può spendere nel processo si suole distinguere tra le controversie che egli stesso può proporre (p.m. agente) e quelle nelle quali può solo intervenire (p.m. interveniente). Nelle prime il pubblico ministero ha tutti i poteri processuali che spettano alle parti sostanziali e li esercita nelle medesime forme a queste riservate. Nelle seconde, invece, si ritiene che il pubblico ministero sia titolare solamente di poteri allegativi ed istruttori.
Parte. Diritto processuale civile
Pubblico ministero. Diritto processuale penale