Atto tipico della fase delle indagini preliminari finalizzato all’accertamento della sussistenza degli elementi idonei a fondare la decisione del pubblico ministero in ordine all’esercizio dell’azione penale. L’art. 64 c.p.p. stabilisce che, salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, la persona sottoposta alle indagini (Indagato) interviene libera all’interrogatorio anche se in stato di custodia cautelare o detenuta per altre cause.
Generalmente l’interrogatorio è svolto dal pubblico ministero, ma può essere compiuto, in determinate situazioni, anche da soggetti diversi, quale, ad esempio, la polizia giudiziaria. In ogni caso non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti. Il difensore deve essere avvisato, a pena di nullità, dell’interrogatorio che il suo assistito deve rendere durante le indagini preliminari e in mancanza di un difensore di fiducia il pubblico ministero deve nominarne uno d’ufficio.
Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che, salvo rendere dichiarazioni circa le proprie generalità, ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, posto che comunque il procedimento seguirà il suo corso. L’omissione di questi avvisi rende inutilizzabili le stesse dichiarazioni. La persona interrogata deve essere, altresì, avvertita che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone, salvo le incompatibilità di cui agli art. 197 e 197 bis c.p.p. In mancanza di tale avvertimento le dichiarazioni eventualmente rese su fatti concernenti la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere l’ufficio di testimone in ordine ai detti fatti.
Una volta che la persona sottoposta a interrogatorio abbia dichiarato di voler rispondere, l’autorità giudiziaria procedente, a norma dell’art. 65 c.p.p., le contesta in forma chiara e precisa il fatto di reato attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, salvo pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. Invita poi la persona a esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente le domande. In caso la persona rifiuti di rispondere, ne viene fatta menzione nel verbale.
Azione. Diritto processuale penale
Pubblico ministero. Diritto processuale penale
Prova. Diritto processuale penale