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Azione. Diritto processuale penale

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Atto con cui il pubblico ministero, titolare esclusivo della pretesa punitiva dello Stato, espletate le indagini preliminari, formula l’imputazione con cui iniziare il processo penale. L’imputazione consiste nell’attribuire a un determinato soggetto un fatto considerato dalla legge come reato. Elementi indispensabili per qualificare l’imputazione sono: l’enunciazione del fatto storico addebitato a una persona; l’indicazione degli articoli di legge violati e le generalità della persona alla quale è addebitato il reato. Oltre ad assolvere a una funzione di impulso della dinamica processuale, l’azione penale segna il passaggio, ben delineato nel codice di procedura penale del 1988, dal procedimento al processo.

Esercizio dell’azione penale. - Il codice precisa con quali atti deve essere esercitata l’azione penale. Nel procedimento ordinario il pubblico ministero esercita l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio da presentare al giudice per le indagini preliminari entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato o entro un anno nel caso di delitti più gravi. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento (Condizioni di procedibilità), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. Prima della scadenza, il pubblico ministero può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga dei termini previsti, indicando nella richiesta la notizia di reato ed esponendo i motivi che giustificano la proroga. Nei procedimenti speciali, il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione nell’atto che instaura il singolo procedimento: la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti (Patteggiamento); la presentazione dell’imputato o la sua citazione per il giudizio direttissimo; la richiesta di giudizio immediato; la richiesta di decreto penale di condanna. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace l’azione penale viene esercitata dal pubblico ministero formulando l’imputazione, autorizzando la polizia giudiziaria alla citazione dell’imputato, ovvero confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso immediato al giudice. L’azione penale produce almeno due effetti: obbliga il giudice a decidere su un determinato fatto storico e fissa l’oggetto del processo imponendo al giudice il divieto di decidere su un fatto diverso da quello descritto nel capo d’imputazione.

Voci correlate

Decreto penale di condanna

Giudizio direttissimo

Giudizio immediato

Imputazione

Indagini preliminari

Patteggiamento

Pubblico ministero. Diritto processuale penale

Vedi anche
Giudice per le indagini preliminari Provvede, nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero e della persona offesa dal reato (Vittima del reato). Esemplificativi in tal senso sono il controllo della durata delle indagini preliminari, con decisione sull’eventuale richiesta di proroga; l’applicazione, la revoca, la ... Giudizio immediato Procedimento speciale disciplinato dagli artt. 453-458 c.p.p. Si contraddistingue per la mancanza dell’udienza preliminare e conseguentemente per l’accelerazione dell’instaurazione del dibattimento. Tipicamente il giudizio immediato viene richiesto dal Pubblico ministero quando la prova appare evidente, ... Giudizio direttissimo Procedimento speciale disciplinato dagli artt. 449-452 c.p.p. Viene instaurato sulla base di una scelta insindacabile del p.m. e si caratterizza per la mancanza dell’udienza preliminare. Per i reati di competenza del tribunale collegiale o della corte d’assise, il giudizio direttissimo si può instaurare ... Indagini preliminari Attività diligente e sistematica di ricerca, volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati.Nel processo penale, l’insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono ...
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  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
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  • GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  • GIUDIZIO DIRETTISSIMO
  • INDAGINI PRELIMINARI
  • GIUDIZIO IMMEDIATO
  • PUBBLICO MINISTERO
Vocabolario
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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