Atto con cui il pubblico ministero, titolare esclusivo della pretesa punitiva dello Stato, espletate le indagini preliminari, formula l’imputazione con cui iniziare il processo penale. L’imputazione consiste nell’attribuire a un determinato soggetto un fatto considerato dalla legge come reato. Elementi indispensabili per qualificare l’imputazione sono: l’enunciazione del fatto storico addebitato a una persona; l’indicazione degli articoli di legge violati e le generalità della persona alla quale è addebitato il reato. Oltre ad assolvere a una funzione di impulso della dinamica processuale, l’azione penale segna il passaggio, ben delineato nel codice di procedura penale del 1988, dal procedimento al processo.
Esercizio dell’azione penale. - Il codice precisa con quali atti deve essere esercitata l’azione penale. Nel procedimento ordinario il pubblico ministero esercita l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio da presentare al giudice per le indagini preliminari entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato o entro un anno nel caso di delitti più gravi. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento (Condizioni di procedibilità), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. Prima della scadenza, il pubblico ministero può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga dei termini previsti, indicando nella richiesta la notizia di reato ed esponendo i motivi che giustificano la proroga. Nei procedimenti speciali, il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione nell’atto che instaura il singolo procedimento: la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti (Patteggiamento); la presentazione dell’imputato o la sua citazione per il giudizio direttissimo; la richiesta di giudizio immediato; la richiesta di decreto penale di condanna. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace l’azione penale viene esercitata dal pubblico ministero formulando l’imputazione, autorizzando la polizia giudiziaria alla citazione dell’imputato, ovvero confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso immediato al giudice. L’azione penale produce almeno due effetti: obbliga il giudice a decidere su un determinato fatto storico e fissa l’oggetto del processo imponendo al giudice il divieto di decidere su un fatto diverso da quello descritto nel capo d’imputazione.
Pubblico ministero. Diritto processuale penale