Atto che porta a conoscenza del destinatario un altro atto scritto.
La n. viene eseguita dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte, del pubblico ministero o del cancelliere (art. 137 c.p.c.). Consiste materialmente nella consegna di copia dell’atto, che l’ufficiale giudiziario attesta essere conforme all’originale nella relazione (o relata) di n., in cui documenta l’attività che svolge, apponendovi la data e la sottoscrizione. Le modalità di n. sono dettagliatamente disciplinate (art. 138 e ss.) e il loro rispetto comporta la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Gli effetti degli atti legati alla n. – per es., l’impugnazione, i cui termini decorrono dalla n. del provvedimento – si producono per il richiedente dalla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario da quella della conoscenza legale dell’atto. La l. 53/1994 concede la facoltà al difensore di eseguire n. e disciplina le modalità dell’attività.
Prevista e disciplinata dagli art. 148-71 c.p.p., la n. è eseguita di norma mediante consegna al destinatario della copia dell’atto; l’organo che la esegue è generalmente l’ufficiale giudiziario, ossia un ausiliario del giudice, o chi ne esercita le funzioni. Tuttavia, in casi eccezionali o di urgenza, può essere svolta dalla polizia giudiziaria o dalla polizia penitenziaria. Destinatari delle n. possono essere il pubblico ministero, il difensore, l’imputato detenuto e non detenuto. Alla base di questo istituto vi sono due interessi fondamentali, ma opposti: da un lato quello di portare alla conoscenza effettiva del destinatario l’atto da notificare, dall’altro accertare il reato e assicurare la celerità degli adempimenti formali. Una volta che questi siano stati compiuti, scatta la presunzione legale di effettiva conoscenza.
Il codice in materia di protezione dei dati personali (d. legisl. 196/2003), a tutela della riservatezza della persona destinataria della n., prevede che quando la n. non possa essere consegnata nelle mani del destinatario, l’atto è consegnato in busta sigillata, per es. al portiere. Della consegna dell’atto è redatto un verbale che viene chiamato relazione di n.: l’ufficiale giudiziario (o altro soggetto legittimato) «scrive in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione» (art. 168 c.p.p.).
La relazione di n. è il verbale di un’attività compiuta; come tale è destinata a far prova di quanto il pubblico ufficiale ha eseguito e dei fatti da lui contestati. La n. produce effetto per ciascun destinatario del giorno della sua esecuzione: quindi da tale momento l’atto si presume conosciuto dal destinatario. Esistono forme equipollenti alla n. quali la consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria, la lettura dei provvedimenti e gli avvisi dati verbalmente dal giudice agli interessati che siano presenti. Allo scopo di rendere più celere ed agevole l’attività di n. all’indagato o all’imputato non detenuto, il codice prevede la dichiarazione o l’elezione di domicilio. Tale atto richiede l’indicazione di una persona, differente dal destinatario principale, che viene scelta per ricevere copia dell’atto da notificare. Per l’imputato non detenuto, il codice distingue tra la prima e le successive notificazioni. Di regola la prima n. è eseguita mediante consegna di copia alla persona (cosiddetta a mani proprie): ciò può avvenire sia nel domicilio dichiarato o eletto, sia altrove. Se non è possibile la consegna a mani proprie, la n. avviene nel luogo in cui l’imputato è reperibile, cioè nella casa di abitazione o nel luogo di lavoro, se conosciuti, altrimenti ove l’imputato ha temporanea dimora o recapito. Nei luoghi predetti la n. è eseguita mediante consegna di copia dell’atto a una persona che conviva anche temporaneamente con l’imputato o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Se non è possibile consegnare la copia alle predette persone, si procede a nuova ricerca e in caso di esito negativo, la n. è effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale di abituale residenza o lavoro, con affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro. L’avvenuto deposito è altresì comunicato all’indagato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della n. decorrono dalla ricezione di quest’ultima.
Procedimento mediante il quale gli atti tributari sono portati a conoscenza del destinatario. Costituisce un requisito fondamentale di validità e di efficacia degli atti tributari. L’attività di n. è fondamentale sia per l’ente impositore, in quanto costituisce un momento di esercizio del potere impositivo, sia per il destinatario dell’atto, in quanto fissa il termine a partire dal quale il contribuente è posto in condizione di conoscere l’atto (e il suo contenuto) ed eventualmente di contestarlo. La materia della n. è disciplinata attraverso un rinvio alle norme contenute nel codice di procedura civile. La disposizione generale di riferimento è l’art. 60 del d.p.r. 600/1973, in virtù del quale la n. degli avvisi e degli altri atti «è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile», con alcune modifiche; in particolare, in ambito tributario non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. L’art. 60 citato stabilisce, come regola generale, che «la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte». Tale disposizione è oggi integrata dalla previsione di cui all’art. 14, co. 1 della l. 980/1982 (come modificata dalla l. 146/1998), che ha innovato il sistema delle notifiche degli atti tributari, stabilendo che la n. può essere effettuata direttamente dall’ufficio finanziario tramite il servizio postale. Quest’ultima modalità costituisce attualmente quella ordinaria di n. degli atti tributari. Gli atti tributari sono considerati recettizi; per questo motivo i vizi della n. dovrebbero essere insanabili e produrre la nullità dell’atto; la giurisprudenza consolidata ritiene tuttavia che tali vizi possano essere sanati dalla proposizione del ricorso o comunque dall’avvenuta conoscenza dell’atto.
Un ulteriore contributo della Corte costituzionale sul sistema delle notificazioni civili: la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. di Giovanni Bonato