Attività attraverso cui viene portata a conoscenza di un determinato soggetto un documento o un atto del processo. La notificazione viene eseguita dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte, del pubblico ministero o del cancelliere (art. 137 c.p.c.). Consiste materialmente nella consegna di copia dell’atto, che l’ufficiale giudiziario attesta essere conforme all’originale nella relazione (o relata) di notificazione, in cui documenta l’attività che svolge, apponendovi data e sottoscrizione.
Le modalità di notificazione sono dettagliatamente disciplinate (art. 138 e ss.) e il loro rispetto comporta la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Gli effetti degli atti legati alla notificazione – per esempio, l’impugnazione, i cui termini decorrono dalla notificazione del provvedimento – si producono per il richiedente dalla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario da quella della conoscenza legale dell’atto. La l. n. 53/1994 concede la facoltà al difensore di eseguire notificazione e disciplina le modalità dell’attività.
Comunicazione. Diritto processuale civile
Un ulteriore contributo della Corte costituzionale sul sistema delle notificazioni civili: la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. di Giovanni Bonato