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Procedimento di divorzio

Enciclopedia on line
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Il procedimento di divorzio ha come scopo quello di operare lo scioglimento o la cessazione degli effetti legali del matrimonio; è disciplinato dall’art. 4 della l. 898/1970, così come modificato dall’art. 8 della l. 74/1987 e dalla l. 80/2005, che ha sostanzialmente unificato i procedimenti di separazione e di divorzio.

Il giudice competente per materia è sempre il tribunale ed è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero. Legittimati ad agire sono solo i coniugi. Il procedimento inizia con ricorso e si articola in due fasi: quella davanti al presidente e quella davanti al collegio. Davanti al presidente devono comparire le parti personalmente; il presidente deve sentire i coniugi e tentarne la conciliazione; se la conciliazione non riesce, il presidente dà i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi. Si passa perciò alla fase davanti al collegio, nell’ambito della quale la fase istruttoria viene delegata al giudice istruttore. Può essere pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento di matrimonio, mentre il procedimento prosegue per la determinazione dell’assegno di divorzio. La sentenza di divorzio, provvisoriamente esecutiva per quel che concerne le disposizioni di natura economica, deve essere annotata per ordine del giudice dall’ufficiale dello stato civile del luogo ove è stato celebrato il matrimonio. L’appello è deciso in camera di consiglio.

In caso di domanda congiunta dei coniugi il procedimento, che ha comunque natura contenziosa, si svolge con un rito semplificato, nell’ambito del quale vi è comunque la fase presidenziale e un’istruzione durante la quale è necessario verificare l’esistenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.

Voci correlate

Divorzio. Diritto civile

Divorzio. Diritto internazionale privato

Matrimonio. Diritto civile

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... divorzio Scioglimento legale del matrimonio durante la vita dei coniugi, ammesso nella maggior parte delle culture e società antiche e moderne, ma rifiutato da alcune confessioni religiose, fra cui quella cattolica. antropologia Il ricorso all’istituzione del divorzio è presente in quasi tutte le società umane. ... appello 1. Diritto processuale penale Mezzo di impugnazione non previsto in Costituzione, ma introdotto con legge ordinaria, attraverso cui le parti che vi abbiano interesse e considerino viziata, per motivi di fatto o di diritto, la sentenza di primo grado, possono sottoporre uno o più capi del provvedimento ... Diritto internazionale privato L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno ...
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Vocabolario
divorzio breve
divorzio breve loc. s.le m. Divorzio che è possibile richiedere e ottenere in tempi molto ridotti. ◆ L’altro rilievo sollevato riguarda la facoltà di godere dell’abbreviazione del termine solo per coloro che potrebbero presentarsi con una...
divòrzio
divorzio divòrzio s. m. [dal lat. divortium «separazione», der. di divortĕre = divertĕre «separarsi»]. – 1. Scioglimento legale del matrimonio durante la vita dei coniugi, diversamente attuato nei varî tempi e nelle diverse società, e che...
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