Il procedimento di divorzio ha come scopo quello di operare lo scioglimento o la cessazione degli effetti legali del matrimonio; è disciplinato dall’art. 4 della l. 898/1970, così come modificato dall’art. 8 della l. 74/1987 e dalla l. 80/2005, che ha sostanzialmente unificato i procedimenti di separazione e di divorzio.
Il giudice competente per materia è sempre il tribunale ed è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero. Legittimati ad agire sono solo i coniugi. Il procedimento inizia con ricorso e si articola in due fasi: quella davanti al presidente e quella davanti al collegio. Davanti al presidente devono comparire le parti personalmente; il presidente deve sentire i coniugi e tentarne la conciliazione; se la conciliazione non riesce, il presidente dà i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi. Si passa perciò alla fase davanti al collegio, nell’ambito della quale la fase istruttoria viene delegata al giudice istruttore. Può essere pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento di matrimonio, mentre il procedimento prosegue per la determinazione dell’assegno di divorzio. La sentenza di divorzio, provvisoriamente esecutiva per quel che concerne le disposizioni di natura economica, deve essere annotata per ordine del giudice dall’ufficiale dello stato civile del luogo ove è stato celebrato il matrimonio. L’appello è deciso in camera di consiglio.
In caso di domanda congiunta dei coniugi il procedimento, che ha comunque natura contenziosa, si svolge con un rito semplificato, nell’ambito del quale vi è comunque la fase presidenziale e un’istruzione durante la quale è necessario verificare l’esistenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.
Divorzio. Diritto internazionale privato