Istituto per la risoluzione delle controversie civili. A differenza dell’arbitrato, la conciliazione offre alla lite una soluzione non contenziosa e invero integra il recepimento, a opera delle parti litiganti, di un consilium (suggerimento) reso da un conciliazione conciliatore, che agisce in posizione di terzietà e viene individuato di comune accordo tra le parti, o nominato da un soggetto terzo (in alcuni casi può essere anche un organismo collegiale). Può aver luogo prima dell’instaurarsi del giudizio o nel corso del processo già pendente, e può talvolta mostrarsi obbligatoria condizionando in questa maniera la procedibilità stessa del giudizio di merito (ad esempio - in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari - l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 impone come condizione di procedibilità il previo svolgimento di un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione). Nel contesto del processo civile sono anche previste diverse ipotesi di conciliazione, interna a un processo già instaurato, per il processo ordinario (art. 185 c.p.c.), per il rito del lavoro (art. 420), e possono svolgersi anche davanti al giudice di pace (art. 322 c.p.c.); ipotesi di conciliazione sono inoltre presenti in normative speciali, ma nella gran parte risultano oggi assorbite dal procedimento di mediazione a carattere generale introdotto dal d.lgs. n. 28/2010.
Al conciliatore compete un duplice compito: facilitare i rapporti tra le parti litiganti (conciliazione facilitativa) e offrire una valutazione dell’esito della lite (conciliazione valutativa), fornendo una soluzione mediata della vertenza insorta.
È possibile, inoltre, che le attività di conciliazione siano svolte dal consulente tecnico d’ufficio anche in sede di istruzione preventiva (art. 199 e 696 bis c.p.c.). Se le parti recepiscono questo suggerimento, giungendo alla transazione della lite, si redige un verbale di conciliazione che, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, diviene titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), idoneo a intraprendere l’esecuzione nel caso in cui le parti non ottemperino spontaneamente alla conciliazione stessa.
Arbitrato. Diritto processuale civile