Istituto, disciplinato dagli art. 806-840 c.p.c. (ampiamente riformati dal d.lgs. n. 40/2006), che attribuisce alle parti il potere di affidare a giudici privati, detti arbitri, la decisione in merito alle loro controversie, derogando così alla competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato. Affinché le parti possano avvalersi di tale facoltà occorre il perfezionamento di un apposito accordo, la convenzione di arbitrato, che può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria.
Procedimento arbitrale. - Il procedimento arbitrale si svolge secondo le norme stabilite dalle parti (le quali possono stare in arbitrato per mezzo di difensori) o, in mancanza di tale determinazione, secondo quanto stabilito dagli stessi arbitri (art. 816 bis). In ogni caso è necessario che venga rispettato il principio del contraddittorio. Il codice detta alcune norme relative alla fase istruttoria, concernenti in particolare il potere degli arbitri di delegare a uno di essi l’intera attività istruttoria o anche solo singoli atti di istruzione, e le modalità di assunzione della prova testimoniale, la consulenza tecnica, nonché la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 816 ter). Così come il giudizio ordinario anche quello arbitrale può svolgersi con la partecipazione di una pluralità di parti iniziale o successiva nei limiti e secondo le modalità di cui agli art. 816 quater e 816 quinques c.p.c. Il giudizio arbitrale si conclude con la decisione degli arbitri, il lodo arbitrale, che deve essere pronunciato, salvo diversa determinazione delle parti, entro il termine di 240 giorni dall’accettazione della nomina (prorogabile ai sensi dell’art. 820, co. 3 e 4), e che «ha dalla data della sua sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria» salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c. Quest’ultima norma consente a ciascuna parte di chiedere al tribunale la concessione della esecutorietà del lodo. Il tribunale in seguito alla presentazione dell’istanza e al deposito del lodo lo dichiara esecutivo con decreto dopo averne accertato «la regolarità formale» (Titolo esecutivo). Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità, per i motivi indicati nell’art. 829 c.p.c., per revocazione straordinaria e per opposizione di terzo (art. 831).
Arbitrato amministrato. - Il codice di procedura si occupa all’art. 832 dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti, il cosiddetto arbitrato amministrato. Con questa espressione si allude a un fenomeno assai diffuso nella prassi e cioè l’attribuzione, da parte di coloro che scelgono di stipulare una convenzione di arbitrato, a un apposito organismo di una varietà di funzioni concernenti il giudizio arbitrale, quali la determinazione delle regole del giudizio o la predisposizione dell’elenco degli arbitri da nominare.
Arbitrato irrituale. - L’arbitrato di cui si è discorso fino a ora viene generalmente qualificato come arbitrato rituale per distinguerlo da un altro tipo di arbitrato, cosiddetto irrituale, che trova tuttavia anch’esso una esplicita disciplina dopo la riforma del 2006. Il lodo arbitrale irrituale è definito dall’art. 808 ter quale mera «determinazione contrattuale»; a tale lodo contrattuale «non si applica l’art. 825», non è impugnabile secondo le disposizioni di cui all’art. 827 e ss. c.p.c. ma è annullabile per i motivi di cui all’art. 808 ter, co. 2 c.p.c. La disciplina del codice di rito in materia di arbitrato si chiude con il regime dei lodi esteri. Gli art. 839 e 840 c.p.c. in particolare stabiliscono le modalità attraverso le quali è possibile ottenere il riconoscimento e l’esecuzione in Italia dei lodi stranieri.