• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Opposizione di terzo

Enciclopedia on line
  • Condividi

L’ opposizione di terzo è l’impugnazione straordinaria riservata a coloro che non hanno assunto la qualità di parte all’interno del processo, e può essere ordinaria o revocatoria (art. 404 c.p.c.).

L’opposizione ordinaria può essere proposta dal terzo avverso la sentenza esecutiva, anche non passata in giudicato e pronunciata tra altre persone, quando questa pregiudichi i suoi diritti. Secondo l’interpretazione dominante, il rimedio spetta al terzo, titolare di un diritto incompatibile e prevalente rispetto a quello in contesa tra le parti, che intenda evitare il pregiudizio che può derivargli dall’attuazione anche volontaria di quanto accertato in sentenza. D’altro canto, in dottrina e giurisprudenza si ammette l’utilizzo del rimedio anche da parte del litisconsorte necessario pretermesso o da parte del terzo falsamente rappresentato.

L’opposizione revocatoria, invece, è riservata a due nominate categorie di terzi, gli aventi causa e i creditori delle parti, e può essere proposta solo quando la sentenza sia l’effetto della collusione tra le parti, cioè quando queste si accordino per ottenere una pronuncia giudiziale che rappresenti una realtà sostanziale diversa da quella effettivamente esistente, o in caso di dolo di una parte, cioè quando questa osservi una condotta processuale volta ad alterare fraudolentemente la realtà sostanziale a danno del terzo.

L’impugnazione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le regole del procedimento che ha condotto alla stessa. Mentre l’opposizione di terzo ordinaria può essere proposta in ogni tempo, quella revocatoria deve essere proposta entro 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione e l’atto introduttivo deve indicare, oltre alla sentenza impugnata, anche il giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, nonché i relativi mezzi di prova.

Voci correlate

Cosa giudicata. Diritto processuale civile

Impugnazioni. Diritto processuale civile

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... opposizione astronomia Configurazione celeste di due astri, le cui longitudini celesti geocentriche differiscono di 180°. Quando i pianeti con orbita esterna a quella della Terra sono in opposizione con il Sole, sono nelle migliori condizioni per l’osservazione, poiché a tale momento culminano a mezzanotte e si ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • COSA GIUDICATA
  • GIURISPRUDENZA
  • IMPUGNAZIONE
  • DOLO
Vocabolario
ordine
ordine órdine s. m. [lat. ōrdo ōrdĭnis]. – 1. a. Disposizione regolare di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio organico e ragionato, rispondente a fini di praticità, di opportunità, di armonia, e sim.: mettere,...
tèrzo
terzo tèrzo agg. num. ord. e s. m. [lat. tertius, der. di tres «tre»]. – 1. agg. a. Che, in una sequenza ordinata, occupa il posto corrispondente al numero tre, viene cioè dopo altri due (in cifre arabe 3°; in numeri romani III): il mio...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali