Uno dei due tipi di convenzione di arbitrato previsti dal codice di procedura civile. Tradizionalmente si è soliti distinguerla dall’altro tipo di convenzione, il compromesso, poiché con quest’ultimo le parti affidano ad arbitri controversie già insorte, mentre con la clausola compromissoria le parti deferiscono ad arbitri le controversie che nasceranno da un determinato contratto. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso, a norma dell’art. 807 c.p.c. Per quanto concerne le controversie arbitrabili, valgono gli stessi limiti previsti per il compromesso. Anche la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri, oppure il loro numero, e il modo di nominarli. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce (art. 808, co. 2).
Arbitrato. Diritto processuale civile