Persona a cui le parti possono affidare la decisione delle loro controversie in forza di una convenzione di arbitrato, compromesso o clausola compromissoria. Possono anche essere più persone, purché in numero dispari (art. 809 c.p.c.). Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire (art. 812). Quando la convenzione di arbitrato attribuisce alle parti la nomina degli arbitri, qualora una delle parti non nomini l’arbitro di propria competenza l’altra parte può ricorrere al presidente del tribunale affinché provveda alla nomina (art. 810). L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 813). L’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito, previo accordo tra le parti, oppure può essere dichiarato decaduto e sostituito dal presidente del tribunale in seguito al ricorso presentato da ciascuna delle parti (art. 813 bis). L’arbitro risponde dei danni cagionati alle parti nei limiti stabiliti dall’art. 813 ter c.p.c.
Le parti sono tenute solidalmente, salvo rivalsa tra loro, al pagamento delle spese e dell’onorario degli arbitri per l’opera prestata. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato dal presidente del tribunale su ricorso degli arbitri e sentite le parti, con ordinanza che è titolo esecutivo ed è soggetta a reclamo a norma dell’art. 825, co. 4 c.p.c. L’arbitro può essere ricusato per i motivi indicati nell’art. 815 c.p.c. con un procedimento che si svolge dinanzi al presidente del tribunale e che si conclude con ordinanza non impugnabile (art. 815).
Ufficiale di gara che ha il compito di seguirne le fasi, assicurarne la regolarità, punire i falli e convalidare il risultato. Il ruolo ha assunto un’importanza sempre maggiore, sia per le accresciute difficoltà legate alla generale velocizzazione dei gesti tecnici, sia per l’aumentata pressione mediatica sulla figura dell’ufficiale di gara, dovuta all’entità della posta in gioco, non solo in chiave tecnica. Seppur tra dubbi e posizioni diversificate si fa strada l’idea della dimensione professionale della figura arbitrale, soprattutto in termini di autonomia dalle federazioni sportive di riferimento.
Voci correlate
Arbitrato. Diritto processuale civile