Uno dei due tipi di convenzione di arbitrato previsti dal codice di procedura civile. A differenza dell’altro tipo di convenzione, la clausola compromissoria, in cui le parti stabiliscono il deferimento ad arbitri delle controversie che nasceranno da un determinato contratto, con il compromesso esse affidano ad arbitri controversie già insorte. Qualsiasi controversia può essere oggetto di compromesso, purché non abbia a oggetto diritti indisponibili, e salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previste dalla legge o da contratti o accordi collettivi di lavoro. Il compromesso deve essere fatto per iscritto, a pena di nullità, e determinare l’oggetto della controversia, nonché la nomina degli arbitri oppure il loro numero e il modo di nominarli.
Arbitrato. Diritto processuale civile
Compatibilità tra domanda riconvenzionale ed eccezione di compromesso di Fabio Cossignani