Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio. È stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla l. 1 dicembre 1970, n. 898, che tuttora lo disciplina (benché sia stata successivamente modificata dalla l. 1 agosto 1978, n. 436 e dalla l. 6 marzo 1987, n. 74). Il diritto di chiedere il divorzio spetta a ciascuno dei coniugi nei casi tassativamente indicati dall’art. 3 della l. n. 898, e cioè quando: a) l’altro coniuge è stato condannato, dopo la celebrazione del matrimonio: 1) alla pena dell’ergastolo o a una pena superiore ad anni quindici per uno o più delitti non colposi; 2) per i delitti di cui agli artt. 564 e 609 bis ss. del codice penale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; 3) per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; 4) per lesioni personali gravissime, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti o circonvenzione di incapaci ai danni del coniuge o di un figlio; in tutti questi casi, la domanda non può essere proposta dal coniuge condannato per concorso nel reato, ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; b) quando l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti elencati ai nn. 2 e 3, quando il giudice accerta la sua inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; c) quando il procedimento penale promosso per i delitti elencati ai nn. 2 e 3 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; in ogni caso, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale (v. Separazione personale dei coniugi); e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; f) quando il matrimonio non è stato consumato; g) quando è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Il diritto di chiedere il divorzio è indisponibile ed intrasmissibile.
È possibile presentare un ricorso congiunto da parte di entrambi i coniugi. Il divorzio è pronunciato, al termine del relativo procedimento, con una sentenza costitutiva che comporta, a far data dal giorno dell’annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, la definitiva perdita dello status di coniuge ed il venir meno di tutti gli effetti del matrimonio, tra cui in particolare gli obblighi coniugali. La sentenza dichiara a quale genitore sono affidati i figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Dal punto di vista patrimoniale, quando un coniuge non abbia mezzi adeguati di sostentamento e non possa procurarseli per ragioni oggettive, ha diritto ad un assegno di mantenimento periodico; in questo caso la sentenza deve stabilire un criterio di adeguamento automatico alla svalutazione monetaria, ma le parti possono anche prevedere la corresponsione di una somma in unica soluzione. Questo accordo preclude la possibilità di proporre ulteriori domande di natura economica. L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze. Qualora l’obbligato premuoia al beneficiario e quest’ultimo versi in stato di bisogno, il tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità; anche in questo caso si può sostituire l’assegno con una somma da corrispondersi in unica soluzione; il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno (ma, in quest’ultimo caso, qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito).
In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il beneficiario dell’assegno di mantenimento che non sia passato a nuove nozze ha diritto alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Inoltre, il beneficiario dell’assegno non passato a nuove nozze ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Separazione personale dei coniugi
Transessualità. Diritto civile