Ciascuna delle due persone unite in matrimonio, considerata rispetto all’altra e in modo indeterminato, senza cioè precisare se si tratti del marito o della moglie. I coniugi hanno l’obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia e della coabitazione (art. 143 c.c.; v. Famiglia. Diritto civile). Nella successione legittima (v. Successione a causa di morte), che ha luogo quando manca in tutto o in parte quella testamentaria, al coniuge si devolve tutta l’eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli o sorelle. In ogni caso a favore del coniuge è comunque riservata (successione necessaria) la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salvo il caso di concorso con i figli, nonché il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, diritto di natura reale che grava sulla disponibile e che è opponibile ai terzi, anche, almeno di regola, in assenza di trascrizione dell’atto di acquisto mortis causa; se il coniuge concorre con un figlio legittimo o naturale gli è riservato un terzo del patrimonio; se i figli sono più di uno, al coniuge spetta un quarto del patrimonio. Il coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti.
La “partecipazione” all’acquisto del coniuge non acquirente al vaglio delle Sezioni Unite di Arianna Scacchi